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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32804/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto dall’ASP di Agrigento contro la decisione della Corte d’appello di Palermo e aveva posto le spese di lite a carico della parte soccombente. Nel dispositivo della sentenza, tuttavia, era stata liquidata una sola somma a favore dei "controricorrenti", senza menzionare espressamente una delle parti costituitesi, cioè la ricorrente odierna istante, la quale aveva svolto difese autonome nel giudizio di legittimità. L’istante ha quindi chiesto la correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che il dispositivo dovesse essere integrato per indicare anche la sua posizione e la relativa liquidazione delle spese, poiché la mancata menzione era una mera omissione materiale e non una scelta decisoria. L’ASP ha resistito eccependo l’inammissibilità per mancata notifica del ricorso, ma nel merito ha contestato la richiesta.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ASP, ritenendo che nel procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. la notifica non sia presupposto di decadenza e che il contraddittorio fosse comunque stato garantito dalla partecipazione della resistente. Nel merito ha accolto l’istanza, qualificando l’omissione come errore materiale correggibile, poiché la motivazione della sentenza originaria poneva le spese a carico del soccombente ma il dispositivo non menzionava una delle parti vittoriose. La Corte ha quindi corretto il dispositivo della sentenza n. 9244/2023, disponendo che la condanna alle spese fosse riferita anche a Margherita Vella e liquidando in suo favore € 4.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%, mantenendo per gli altri controricorrenti la liquidazione già indicata. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione dell’errore materiale nella sentenza della Corte di cassazione può essere chiesta in ogni tempo ed è esperibile anche per integrare un dispositivo che abbia omesso la liquidazione delle spese, quando la volontà del giudice risulti comunque dalla motivazione.

  • art. 287 c.p.c.

    La procedura di correzione degli errori materiali è il rimedio per rimediare a omissioni meramente materiali del provvedimento, senza incidere sulla sostanza della decisione.

  • art. 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione opera per completare la manifestazione letterale del provvedimento quando vi sia una svista materiale.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice deve condannare d’ufficio la parte soccombente al rimborso delle spese e liquidarne l’ammontare; la liquidazione costituisce statuizione accessoria ma necessaria.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    Quando l’avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione processuale, il compenso è unico.

  • art. 8 D.M. 55/2014

    Se la difesa è affidata a più avvocati, ciascuno ha diritto ai compensi verso il cliente, ma nella liquidazione a carico del soccombente si computano i compensi per un solo avvocato.

  • D.M. 147/2022

    Risulta richiamato come testo modificativo dei parametri professionali applicabili alla fattispecie.

Massime di principio

  • L’omessa liquidazione delle spese nel dispositivo di una sentenza è correggibile con il procedimento per errore materiale quando dalla motivazione risulti inequivocamente la volontà di porre le spese a carico del soccombente.
  • La correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. è ammissibile quando l’errore riguardi la sola manifestazione esterna del provvedimento e non determini un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sul decisum sostanziale.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non si forma una vera soccombenza processuale sulle spese del subprocedimento, sicché non va liquidata una nuova rifusione delle spese anche se la parte resistente abbia contestato l’istanza.
  • Quando una parte vittoriosa nel giudizio di legittimità abbia svolto difese autonome rispetto ad altri controricorrenti, la liquidazione delle spese può essere distinta e parametrata alla specifica attività difensiva svolta.
  • La liquidazione delle spese processuali costituisce un’operazione tecnica e accessoria, da completare sulla base dei parametri legali, e la sua omissione materiale non incide sul merito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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