Cassazione Penale, Sentenza n. 27144/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice di pace per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato nonostante un ordine di espulsione e allontanamento. In sede di merito la difesa aveva prodotto documentazione sanitaria e un permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche, chiedendo la sentenza di non doversi procedere e, in subordine, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancanza di motivazione, assumendo che il giudice di pace non avesse adeguatamente considerato la documentazione sanitaria, il permesso di soggiorno e, soprattutto, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata motivava adeguatamente sul merito dell'imputazione e sulla permanenza dell'inottemperanza all'ordine di espulsione fino al rilascio del permesso di soggiorno. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha verificato direttamente gli atti processuali e ha rilevato che la difesa non aveva formulato una specifica richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, ma solo una domanda di non doversi procedere per permesso di soggiorno e, in subordine, di riduzione della pena. Ne è conseguito che la doglianza di omessa motivazione sulla particolare tenuità era infondata, perché il giudice di pace non poteva pronunciarsi d'ufficio su tale causa di esclusione della punibilità in assenza di deduzione specifica della difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice contestata per la permanenza nel territorio dello Stato senza giustificato motivo in violazione dell'ordine del Questore e del decreto di espulsione del Prefetto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Censura utilizzata per denunciare il vizio di motivazione della sentenza di merito.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; nel procedimento davanti al giudice di pace richiede una deduzione specifica della difesa e non può essere dichiarata d'ufficio in assenza di tale richiesta.
art. 32 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla considerazione delle condizioni di salute dell'imputato, ma non assunto come decisivo dalla Corte.
Norma richiamata per il deposito di memoria in Cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è rilevabile d'ufficio se la difesa non la deduce in modo specifico.
- La doglianza in cassazione sull'omessa pronuncia relativa alla particolare tenuità del fatto presuppone che la relativa richiesta sia stata effettivamente formulata in sede di merito; in mancanza, la censura è infondata o comunque non può essere proposta per la prima volta in legittimità.
- Quando il vizio denunciato impone l'accesso agli atti, la Corte può verificare direttamente le conclusioni rassegnate in udienza per accertare se la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
- La motivazione è sufficiente se il giudice di merito spiega le ragioni della persistente violazione dell'ordine di espulsione e della non rilevanza degli elementi difensivi prodotti, anche se non affronta un'istanza mai ritualmente proposta.
- La particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace richiede, dopo l'esercizio dell'azione penale, una valutazione compatibile con il contraddittorio delle parti e non una pronuncia officiosa del giudice.
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