Cassazione Penale, Ordinanza n. 05112/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla configurabilità dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 337 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta contestata non integrasse una resistenza penalmente rilevante; la censura è stata però reputata riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa dai giudici di merito, che avevano accertato una condotta violenta consistita in spintonamenti finalizzati a opporsi all'attività di identificazione e controllo. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che la Corte territoriale aveva motivatamente valorizzato come ostativi i precedenti penali specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sull'art. 337 c.p. perché sostanzialmente reiterativa di questioni già vagliate e correttamente disattese in appello, con motivazione adeguata circa la violenta opposizione all'identificazione tramite spintonamenti. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulle attenuanti generiche, poiché la Corte d'appello aveva legittimamente escluso il beneficio in ragione dei precedenti penali specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il delitto la condotta violenta posta in essere per opporsi all'attività di identificazione e controllo del pubblico ufficiale; la censura sul punto è inammissibile quando riproduce questioni già esaminate e disattese con motivazione adeguata.
norma richiamata quale reato oggetto di condanna, senza specifiche questioni autonomamente esaminate nella motivazione di legittimità.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando sussistano elementi ostativi, come precedenti penali specifici, purché la valutazione del giudice di merito sia sorretta da motivazione non censurabile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione della decisione impugnata è congrua e immune da vizi logici o giuridici rilevabili in cassazione.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente una condotta violenta, anche realizzata mediante spintonamenti, quando sia diretta a ostacolare un'attività di identificazione o controllo in atto.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata; tra gli elementi legittimamente valorizzabili in senso negativo rientrano i precedenti penali specifici dell'imputato.
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