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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11100/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Rileva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, agli atti risultava una rituale e valida querela della persona offesa. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante già contestata e aveva rideterminato la pena, confermando però la responsabilità per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo deduce violazione dell'art. 624, comma 3, c.p., sostenendo che il reato sarebbe procedibile a querela e che la Corte territoriale lo avrebbe erroneamente ritenuto procedibile d'ufficio; chiede quindi l'annullamento della sentenza per mancanza della querela della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Richiamato come attenuante già concessa in precedenza e poi giudicata prevalente rispetto alle altre circostanze nel giudizio di appello.

  • art. 624, comma 3, c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il tentato furto aggravato fosse procedibile a querela e non d'ufficio; la Corte afferma che agli atti vi era invece una querela rituale e valida della persona offesa.

Massime di principio

  • Quando la procedibilità del reato dipende dalla querela, il motivo di ricorso che contesti la mancanza della querela è manifestamente infondato se dagli atti risulta una querela rituale e valida.
  • In sede di legittimità, la censura fondata su un presunto difetto di querela non è accoglibile se il dato documentale processuale smentisce l'assunto difensivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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