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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20356/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma reclamando la derubricazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta distrattiva a bancarotta preferenziale ai sensi dell'art.216 legge fallimentare. La questione centrale era la qualificazione dei versamenti/prelievi per euro 80.000: se si trattasse di restituzione di un finanziamento soci (mutuo) la fattispecie sarebbe preferenziale; se invece si trattasse di prelievo di somme derivate da "versamenti in conto capitale" la fattispecie resta quella distrattiva. Il ricorrente ha richiamato estratti conto e documentazione della procedura fallimentare (relazione del curatore e bilancio 2012) sostenendo che da essi emergerebbe la natura di finanziamento soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha confermato l'operato della Corte territoriale che aveva ritenuto sussistente la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva per il prelievo di euro 80.000, ritenendo che non fosse stata fornita prova sufficiente circa l'autore e la causale dei versamenti (versamenti in contanti, mancanza di chiarezza sulla titolarità e sulla causale). Il bilancio e la nota integrativa prodotti dal ricorrente sono stati ritenuti elementi neutri (coexistono voci sia per "versamenti in conto futuro aumento capitale" sia per "finanziamento soci" con importi discordanti) e la mancanza di delibere assembleari o documentazione probatoria specifica ha legittimato la qualificazione come distrazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge fallimentare - art. 216

    art. 216 (in particolare comma 3 e riferimento all'ultimo comma)

    Distinzione tra prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti in conto capitale (che integra bancarotta fraudolenta distrattiva) e prelievo a titolo di restituzione di finanziamenti soci/mutui (che integra bancarotta preferenziale). La Corte applica tale distinzione alla fattispecie dei 80.000 euro.

  • disposizioni attuative codice procedura penale - art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Limiti del ricorso per cassazione: il motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile nei limiti previsti dall'art.173 disp. att. c.p.p.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Prevede l'onere, in caso di inammissibilità per determinate ragioni, del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

  • legge fallimentare - art. 33

    relazione ex art. 33 L.F. (relazione del curatore)

    La relazione del curatore è stata allegata dal ricorrente ma non è risultata sufficiente a provare la natura dei versamenti o a modificare la valutazione probatoria della Corte territoriale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. civ. e Sez. pen.)

    più sentenze richiamate in motivazione (es. Sez. civ. 1, n. 7692/2006; Sez. civ. 1, n. 15035/2018; Sez. 5 pen., n. 8431/2019 etc.)

    Richiamati i principi consolidati che distinguono versamenti in conto capitale da finanziamenti soci (mutui): la natura dell'operazione si valuta con riferimento alla volontà delle parti, alla concreta attuazione, alle finalità pratiche, agli interessi sottesi e, in subordine, alle poste di bilancio e alla nota integrativa. Nella giurisprudenza penale fallimentare il criterio determina la qualificazione tra bancarotta distrattiva e preferenziale.

Massime di principio

  • La qualificazione penale del prelievo di somme da una società tra bancarotta fraudolenta distrattiva o bancarotta preferenziale dipende dalla natura dei versamenti originari: conto capitale (postergati, non esigibili durante la vita sociale) vs finanziamento soci/mutuo (credito esigibile).
  • La prova della natura dei versamenti grava su chi ne deduce la qualificazione favorevole: occorrono elementi probatori specifici (contratti di mutuo, delibere assembleari, documentazione contabile chiara, indicazioni di chi ha effettivamente effettuato i versamenti, dettaglio degli estratti conto che identifichi i soggetti).
  • La semplice presenza in bilancio di voci contrastanti (es. sia "versamenti in conto aumento capitale" che "finanziamento soci") può risultare neutra o inconcludente: la Corte valuta il complesso probatorio e la coerenza degli elementi.
  • Versamenti effettuati in contanti senza possibilità di attribuire la titolarità e la causale hanno scarso valore probatorio e rendono rischiosa la derubricazione a bancarotta preferenziale.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti nei limiti dell'art.173 disp. att. c.p.p.: motivi generici o meramente ricognitivi sono dichiarati inammissibili.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, documentare preventivamente la natura dei versamenti (accordi scritti, delibere assembleari, contabilizzazione chiara nel patrimonio netto o nei debiti, corrispondenza bancaria che identifichi il soggetto versante) è essenziale per evitare la qualificazione come distrazione.

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