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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45214/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato l'indulto riconosciuto in precedenza al ricorrente. Il G.I.P. aveva disposto la revoca perché, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge n.241/2006, il ricorrente aveva commesso un reato in continuazione per il quale era stato condannato complessivamente ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e € 400 di multa. Il difensore ha dedotto violazione di legge per avere il Giudice considerato la pena complessiva della continuazione invece della pena relativa al più grave dei reati unificati (escludendo gli aumenti per continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. La Corte ha ritenuto errato il principio applicato dal Giudice dell'esecuzione e ha disposto che lo stesso Giudice, in sede di nuovo esame, provveda prima alla scissione della continuazione e verifichi se la pena relativa al più grave dei reati unificati raggiunga la soglia di due anni prevista per la revoca dell'indulto.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 3

    Dispone la revoca dell'indulto se, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, il soggetto commette un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. La Corte interpreta che, per valutare il superamento della soglia biennale in caso di reato continuato, occorre considerare la pena applicata per il più grave dei reati unificati, non la pena complessiva.

  • codice penale, art. 81

    Riferimento alla disciplina dell'unificazione delle pene per reati in continuazione: la Corte richiede, conformemente alla giurisprudenza, che per la verifica della soglia di legge si prenda in considerazione la pena relativa al più grave dei reati unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., escludendo gli aumenti dovuti alla continuazione.

  • giurisprudenza di legittimità (esempi citati)

    Cass. Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Rv. 275246; Sez.1, n. 48501 del 04/10/2019, Rv. 277887; altre pronunce (n. 1882/95, n. 708/84, n. 280/84, n. 2473/82) citate

    Costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, ai fini di soglie previste dalla legge (come la revoca dell'indulto), in caso di reato continuato si deve guardare alla pena relativa al più grave degli illeciti unificati e non alla pena complessivamente irrogata dopo gli aumenti per continuazione.

Massime di principio

  • Quando una causa legale (es. revoca dell'indulto) dipende dal superamento di una soglia di pena (es. 2 anni), e la condanna successiva deriva da un reato in continuazione, occorre 'scindere' la continuazione e valutare la pena relativa al più grave dei reati unificati (esclusi gli aumenti per continuazione).
  • La pena complessiva risultante dall'unificazione con aumento per continuazione non è il parametro corretto per verificare soglie prescrittive legislative: si deve considerare la pena del singolo reato più grave prima degli aggiustamenti per continuazione.
  • Se la pena del singolo reato più grave raggiunge la soglia prevista dalla norma che determina la conseguenza (es. revoca dell'indulto), allora la conseguenza opera; se invece quella pena è inferiore alla soglia, la conseguenza non opera anche se la pena complessiva unificata supera la soglia.
  • In sede di esecuzione il giudice deve procedere alla scissione della continuazione su richiesta o d'ufficio per applicare correttamente la norma; la parte interessata deve far valere tempestivamente la tesi sulla scissione.
  • La decisione segue un orientamento consolidato della Cassazione: nelle controversie analoghe conviene richiamare la giurisprudenza che afferma il criterio della pena del più grave reato unificato e richiedere la verifica puntuale delle singole pene per stabilire l'operatività della sanzione accessoria (es. revoca dell'indulto).

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