Cassazione Civile, Ordinanza n. 15400/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condòmini)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da alcuni condomini, nell'interesse del Condominio di uno stabile sito in Sestri Levante, per far accertare l'acquisto per usucapione di un terreno adiacente all'edificio. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello confermò la decisione, salvo la compensazione delle spese nei confronti dei terzi chiamati. In un primo giudizio di legittimità, la Cassazione cassò la sentenza d'appello e rinviò alla Corte territoriale. In sede di rinvio, la Corte d'appello dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato ai precedenti gradi di merito, non solo di coloro che erano stati parti nel giudizio di Cassazione. Poiché l'ordine non venne adempiuto entro il termine fissato, la Corte d'appello rigettò l'istanza di proroga e rimessione in termini e dichiarò improcedibile la domanda ed estinto il giudizio. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 331 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto necessario integrare il contraddittorio verso soggetti diversi da quelli presenti nel precedente giudizio di Cassazione e per avere dichiarato improcedibile la domanda; 2) ulteriore violazione dell'art. 331 c.p.c. per l'erronea qualificazione dell'azione di usucapione come inscindibile; 3) violazione degli artt. 177 c.p.c. e 24 Cost. per il rigetto dell'istanza di proroga/rimessione in termini; 4) violazione degli artt. 331, 153 e 154 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per avere ritenuto perentorio il termine assegnato; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché nel giudizio di rinvio possono e devono partecipare, come litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Cassazione, presumendosi in quella sede integro il contraddittorio, se la relativa questione non sia stata dedotta col ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha escluso che, nel giudizio di rinvio, potesse essere imposta l'integrazione del contraddittorio verso soggetti che non avevano partecipato al precedente giudizio di legittimità, richiamando il principio secondo cui la necessità di integrare il contraddittorio per originaria inscindibilità non può essere rilevata in sede di rinvio se non era stata dedotta in cassazione e rilevata dalla Suprema Corte.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio non può essere ordinata l'integrazione del contraddittorio verso soggetti diversi da quelli che furono parti del primo giudizio di cassazione, quando l'eventuale difetto originario di litisconsorzio non sia stato dedotto e rilevato in sede di legittimità.
Il principio dell'unitarietà del litisconsorzio necessario non consente, in rinvio, di rimettere in discussione la completezza del contraddittorio già valutata implicitamente o esplicitamente dalla Corte di cassazione.
Richiamato nel ricorso per contestare il rigetto dell'istanza di proroga/rimessione in termini, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel ricorso in tema di rimessione in termini; la questione non è stata esaminata per assorbimento.
Richiamato nel ricorso in relazione alla proroga del termine assegnato; il motivo è stato assorbito.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura contro il rigetto della proroga/rimessione in termini; non oggetto di autonoma decisione per assorbimento.
Richiamati per contestare la regolazione delle spese; la doglianza è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio denunciato nei motivi di ricorso, tutti articolati come violazioni processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, la verifica dell'integrità del contraddittorio non può essere riaperta nei confronti di soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al primo giudizio di legittimità, salvo che il difetto originario di litisconsorzio sia stato dedotto e rilevato in Cassazione.
- Quando la Corte di cassazione decide su una controversia senza rilevare un vizio di integrazione del contraddittorio, deve presumersi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede; il giudice di rinvio non può discostarsi da tale presupposto.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio impartito in rinvio non può estendersi a tutte le parti dei precedenti gradi di merito se non erano parti del giudizio di cassazione che ha determinato il rinvio.
- Le censure su proroga dei termini, rimessione in termini e spese restano assorbite quando viene accolto il motivo che investe la legittimità stessa dell'ordine di integrazione del contraddittorio e della declaratoria di improcedibilità.
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