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Sentenza

Sentenza n. 170/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio in via Muralta n. 11, nonché comunicazione dei motivi ostativi e pareri della Commissione edilizia comunale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il 21 maggio 2025 il permesso di costruire per demolire e ricostruire con ampliamento un fabbricato. Ha impugnato il diniego del 7 ottobre 2025, la comunicazione dei motivi ostativi del 5 giugno 2025 e gli atti presupposti, deducendo: violazione ed erronea applicazione dell’art. 82 della l.p. 15/2015, erroneità dei presupposti e carenza di potere; violazione dell’art. 83 della stessa legge, del PRG di Trento (artt. 1 e 37 e allegato 9) e degli artt. 1 e 4 del regolamento edilizio comunale; violazione dell’art. 47 della l.p. 15/2015; violazione degli artt. 82, 83 e 67 della legge provinciale e dell’art. 4 del regolamento edilizio, nonché motivazione contraddittoria, carente, insufficiente e generica. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo presentato un nuovo progetto favorevolmente valutato dal Comune e non avendo più interesse al rilascio del titolo richiesto in base al progetto originario.

La decisione

Il Tribunale non ha esaminato nel merito i motivi di legittimità, prendendo atto della rinuncia espressa e ritualmente notificata al Comune almeno dieci giorni prima dell’udienza. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non essendovi accordo sulle spese, ha escluso la compensazione, considerato che il Comune aveva svolto ampie difese nel merito e partecipato alle udienze, e ha condannato la ricorrente a pagare euro 2.000, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ha respinto la richiesta del Comune di porre a carico della ricorrente anche gli oneri riflessi relativi ai propri avvocati-dipendenti, ritenendoli somme attinenti al rapporto retributivo con l’ente e non addebitabili alla parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Nel caso di specie il Collegio non ravvisa ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che il Comune resistente ha svolto ampie difese nel merito del giudizio, partecipando alle udienze fissate per la trattazione della causa (cfr. Cons. Stato, VI, 05.11.2025, n. 8590).

    La rinuncia comporta, di regola, che il rinunciante sostenga le spese degli atti processuali; la compensazione è rimessa alla valutazione del collegio in relazione alle circostanze. Nel caso concreto, l’attività difensiva e la partecipazione del Comune hanno escluso ragioni per compensare.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente, come sopra descritte, ed in applicazione del principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, questo Tribunale non può che prendere atto della formalizzazione della espressa rinuncia al ricorso, a mente dell’articolo 84 c.p.a., ritualmente notificata al Comune di Trento, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia espressa al ricorso, ritualmente notificata, determina la dichiarazione di estinzione del giudizio in applicazione del principio dispositivo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la rinuncia espressa al ricorso, se ritualmente notificata alle altre parti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio in applicazione del principio dispositivo.
  • In caso di rinuncia, il collegio può compensare le spese soltanto se le circostanze concrete lo giustificano; l’ampia attività difensiva della parte resistente e la partecipazione alle udienze possono giustificare la condanna del rinunciante alle spese.
  • Gli oneri riflessi relativi al rapporto retributivo tra gli avvocati-dipendenti dell’ente e l’amministrazione di appartenenza non sono posti a carico della parte soccombente come spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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