Cassazione Civile, Ordinanza n. 09866/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA e imposte dirette, costi esposti in fatture emesse da altra società cooperativa e ritenute relative a operazioni inesistenti, sulla base di un PVC redatto a carico della società emittente. In primo grado l'atto era stato annullato per carenza di motivazione, ritenendosi necessario allegare il PVC presupposto; in appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio su questo punto, ma aveva anche accolto l'incidentale della contribuente applicando lo ius superveniens dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, riducendo l'imponibile in misura corrispondente a due fatture. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 8 d.l. n. 16/2012 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva applicato la norma senza verificare l'effettiva corrispondenza tra i ricavi da espungere e i costi fittizi e senza considerare che gravava sulla contribuente l'onere di provare che i componenti positivi di reddito contestati erano direttamente correlati a costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, prova che non sarebbe stata fornita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi l'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 deve provare la natura fittizia dei componenti positivi di reddito che chiede di escludere dalla base imponibile, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione dei costi inesistenti. Nel caso concreto la contribuente non aveva offerto prova dell'inesistenza dei ricavi correlati alle prestazioni fatturate, limitandosi a contestare gli elementi presuntivi dell'Ufficio e ad affermare di avere eseguito le prestazioni; pertanto la CTR aveva applicato in modo non corretto lo ius superveniens. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, come violazione di legge.
art. 8 del d.l. n. 16 del 2012
Lo ius superveniens può operare per escludere dalla formazione del reddito i componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, ma richiede la prova della loro natura fittizia nei limiti dell'ammontare dei costi non dedotti.
L'onere di provare i fatti costitutivi dell'istanza di esclusione dei ricavi correlati ai costi fittizi grava sul contribuente.
art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 44 del 2012
Richiamato quale disciplina sopravvenuta applicabile ai ricavi correlati a spese per operazioni inesistenti, ma solo entro i limiti e con la prova richiesti dalla norma.
Legge di conversione del d.l. n. 16/2012, richiamata come fonte dello ius superveniens.
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi la disciplina sopravvenuta sull'esclusione dei componenti positivi correlati a costi fittizi deve dimostrare la natura fittizia dei ricavi che chiede di espungere dalla base imponibile.
- L'applicazione dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 non è automatica: il giudice deve verificare la concreta corrispondenza tra costi non ammessi in deduzione e ricavi da eliminare.
- Quando il contribuente si limita a contestare gli elementi presuntivi dell'Amministrazione o ad affermare l'effettività delle prestazioni, senza provare l'inesistenza dei ricavi correlati, non può ottenere la riduzione dell'imponibile sulla base dello ius superveniens.
- L'onere della prova segue la regola generale dell'art. 2697 c.c.: chi invoca l'effetto favorevole della norma sopravvenuta deve allegare e provare i presupposti fattuali necessari alla sua applicazione.
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