Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24810/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Cuneo, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di false dichiarazioni. Il ricorso è stato fondato su un solo motivo, con cui si deduceva vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare, la doglianza contestava la misura dell'aumento di pena applicato per ciascuno dei reati ex art. 495 c.p. considerati in continuazione interna, ritenendo non adeguatamente giustificata la graduazione sanzionatoria. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze e fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua e rispettosa dei parametri legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla quantificazione della pena fosse estranea al sindacato di legittimità, salvo il caso di manifesta illogicità o carenza assoluta di motivazione, e ha osservato che la decisione impugnata conteneva un adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Quanto all'aumento di dieci giorni di reclusione per ciascun reato ex art. 495 c.p. in continuazione interna, la Corte ha rilevato la conformità ai criteri indicati dalle Sezioni Unite nella sentenza Pizzone, poiché l'aumento risultava contenuto nei limiti dell'art. 81 c.p., non integrava un surrettizio cumulo materiale e manteneva una proporzione tra pena principale e reati satellite. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'agente.

  • art. 81 c.p.

    Indicato come limite alla determinazione dell'aumento per continuazione, che non deve tradursi in un cumulo materiale surrettizio e deve mantenere proporzione con la pena principale.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice dei reati oggetto di contestazione, richiamata con riferimento ai singoli episodi considerati in continuazione interna.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una censura meramente motivazionale sulla quantificazione della pena quando il giudice di merito abbia esplicitato, in modo congruo, gli elementi posti a base della determinazione sanzionatoria.
  • La graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Nella continuazione interna l'aumento per ciascun reato satellite deve rispettare i limiti dell'art. 81 c.p., senza risolversi in un surrettizio cumulo materiale e con un rapporto proporzionato tra pena principale e pene accessorie o aggiuntive.
  • Quando la motivazione sulla pena dia conto degli elementi ritenuti rilevanti e l'aumento sia coerente con i criteri legali e giurisprudenziali, il ricorso per cassazione che ne contesti solo l'entità è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.