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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06023/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte d’appello che aveva già respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo e quindi riconosciuto dovuti i contributi previdenziali ENPAM e le relative sanzioni. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fondazione previdenziale per il pagamento di contributi e sanzioni, pari a euro 51.676,40, riferiti al contributo del 2% sul fatturato per prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento con il SSN nel periodo 2005-2009, da destinare al Fondo specialisti esterni. La società debitrice ha proposto opposizione, poi gravame e infine ricorso per cassazione. In cassazione ha dedotto quattro censure: (1) nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata ricezione di una lettera di messa in mora ritenuta atto interruttivo della prescrizione; (2) violazione degli artt. 1119 e 2943 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per asserita mancanza, nell’atto del 20 novembre 2008, dell’allegato riepilogativo dei contributi richiesti; (3) violazione dell’art. 2969 c.c., in relazione all’art. 1, comma 39, L. 243/2004 e all’art. 115 c.p.c., per aver la corte territoriale ritenuto nuova in appello la questione della non applicabilità del contributo alle società cooperative; (4) violazione dell’art. 1, comma 39, L. 243/2004, dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la cooperativa operava in ambito fisioterapico, di analisi clinica e radiologico senza apporto di medici o odontoiatri e quindi non fosse tenuta al contributo. La Corte ha respinto tutte le doglianze: ha ritenuto infondata la censura sulla mancata pronuncia perché la corte di merito aveva invece espressamente riconosciuto l’efficacia interruttiva delle comunicazioni; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa assenza dell’allegato, poiché mirava a contestare un accertamento di fatto sul contenuto interruttivo dell’atto, non sindacabile in cassazione e coperto da doppia conforme; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla natura di società cooperativa per genericità, non avendo la ricorrente indicato dove la questione sarebbe stata proposta in primo grado; ha infine disatteso l’ultima censura perché la corte d’appello si era attenuta al principio secondo cui il contributo del 2% si calcola sul fatturato relativo alle prestazioni specialistiche rimborsate dal SSN effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri, con esclusione delle prestazioni rese senza tale apporto, e perché la ricorrente chiedeva in sostanza una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 39, L. 243/2004

    contributo del 2 per cento dovuto dalle società di capitali

    prevede un obbligo contributivo, a favore del Fondo specialisti esterni ENPAM, commisurato al fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rimborsate dal SSN e rese con l’apporto di medici o odontoiatri; la base imponibile esclude le prestazioni prive di tale apporto.

  • art. 2943 c.c.

    gli atti di messa in mora o di richiesta scritta di adempimento, se contenenti chiara pretesa e intimazione, hanno efficacia interruttiva della prescrizione.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la distribuzione dell’onere probatorio e la rilevabilità della questione; la Corte, però, ha rilevato che le censure miravano in realtà a contestare apprezzamenti di fatto e una questione nuova in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non vi è violazione della norma quando il giudice valuta gli elementi istruttori e la loro forza persuasiva; la censura è inammissibile se mira soltanto a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la censura di nullità per omessa pronuncia, ritenuta infondata perché la corte territoriale aveva espressamente deciso sul punto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocato per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne limita l’operatività quando la doglianza tende a rimettere in discussione accertamenti di fatto coperti da doppia conforme.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla preclusione del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    in conseguenza del rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’atto di messa in mora o la richiesta scritta di pagamento è idoneo a interrompere la prescrizione quando contenga l’espressa indicazione del debitore, la chiara manifestazione della volontà del creditore di far valere il proprio diritto e un’intimazione o richiesta di adempimento; non sono necessarie formule sacramentali.
  • La prova della consegna dell’atto presso la sede del destinatario a persona qualificatasi come autorizzata al ritiro della posta consente di presumere la riferibilità della ricezione al soggetto legittimato, salvo prova contraria circa l’assenza di qualunque incarico o rapporto idoneo.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per contestare il mero apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura interruttiva di una comunicazione o sulla ricostruzione del presupposto contributivo.
  • La deduzione della violazione delle regole sull’onere della prova è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata per legge; non è invece ammissibile quando si contesti soltanto l’esito della valutazione delle prove raccolte.
  • La base di calcolo del contributo ENPAM per gli specialisti esterni va individuata nel fatturato relativo alle prestazioni specialistiche rimborsate dal SSN ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri, con esclusione del fatturato riferito a prestazioni rese senza tale apporto.
  • La questione non proposta nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in appello e, se rilevata in cassazione, rende inammissibile la censura che presupponga quella nuova allegazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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