Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34490/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza dell'11 dicembre 2026 della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva confermato la decisione di primo grado di affermazione della sua responsabilità per sostituzione di persona. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, prospettando l'eventualità che terzi avessero usato i suoi dati; la decisione di merito aveva valorizzato l'impiego del suo documento d'identità e la consegna del modem presso il suo domicilio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla tipicità della condotta. Con il terzo ha contestato la sussistenza della recidiva. Con il quarto ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Il testo non indica la pena inflitta né ulteriori dettagli della condotta o del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non consentiva una rivalutazione in sede di legittimità degli elementi probatori e, nel caso concreto, l'ipotesi di un furto d'identità era stata prospettata senza elementi di supporto, a fronte degli indizi indicati nella sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: stipulare un contratto usando i dati anagrafici di un soggetto inconsapevole, per attribuire a quest'ultimo le connessioni eseguite in rete e dissimulare il proprio utilizzo, integra la sostituzione di persona. Il terzo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva applicato il criterio di valutazione concreta del rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, ai sensi dell'art. 133 c.p. Anche il quarto motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato: la motivazione della sentenza d'appello era priva di evidenti illogicità e non occorreva esaminare ogni elemento dedotto, essendo sufficiente dar conto di quelli decisivi o rilevanti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che stipuli un contratto servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete, dissimulandone così il personale utilizzo

    Commette il delitto di sostituzione di persona chi stipula un contratto usando i dati anagrafici di un soggetto inconsapevole allo scopo di attribuire a quest'ultimo le connessioni effettuate in rete e occultare il proprio utilizzo.

  • art. 133 c.p.

    la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"

    La recidiva va valutata in concreto considerando, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il reato giudicato e le precedenti condanne e se la condotta pregressa riveli una persistente inclinazione al delitto che abbia inciso sulla commissione del nuovo reato; non è sufficiente basarsi soltanto sulla gravità dei fatti e sulla loro distanza temporale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove o proporre una ricostruzione fattuale alternativa a quella del giudice di merito: la mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali ritenuta più plausibile dal ricorrente non integra, da sola, un vizio di legittimità.
  • Integra la sostituzione di persona stipulare un contratto utilizzando i dati anagrafici di un soggetto inconsapevole per attribuirgli le connessioni effettuate in rete e dissimulare il proprio utilizzo.
  • La valutazione della recidiva richiede un esame concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se queste rivelino una persistente inclinazione criminosa rilevante per la commissione del nuovo reato; non basta considerare soltanto la gravità dei fatti e il periodo in cui sono stati commessi.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve passare in rassegna ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto o risultante dagli atti: è sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, che possono superare quelli non esaminati.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.