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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32930/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza di condanna per furto aggravato (4 mesi di reclusione, irrevocabile), dedotta per "incolpevole" mancata conoscenza del processo nonostante la notifica formale per compiuta giacenza. La difesa ha censurato la decisione di rigetto sostenendo che la rituale notificazione presso il domicilio eletto non prova la concreta conoscenza del procedimento, rilevando altresì che il difensore di ufficio nominato non ha avuto successivi contatti con la ricorrente e che non risultano atti di impugnazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la regolarità formale delle notifiche non esaurisce l'accertamento della conoscenza effettiva del processo: è necessario verificare se sia esistita un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o se l'imputato si sia volontariamente posto nelle condizioni di sottrarsi alla conoscenza. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che non risulti provata la conoscenza effettiva del procedimento (assenza di contatti successivi col difensore di ufficio e mancata impugnazione della sentenza) e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Rilevanza, nel procedimento di rescissione del giudicato, non solo della regolarità formale delle notifiche ma anche della verifica della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; la norma non tipizza condotte specifiche e richiede valutazione fattuale circa la volontarietà della sottrazione alla conoscenza.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Prevede la rescissione del giudicato per la mancata conoscenza del processo; applicabile quando la mancata conoscenza è 'incolpevole' secondo i criteri giurisprudenziali richiamati.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di deduzione del motivo in Cassazione (riferimento formale all'ambito di impugnazione), citato perché il ricorso è stato proposto nei limiti previsti dalla norma.

  • Sezioni Unite, S.U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    S.U. n. 23948 del 28/11/2019

    Principio secondo cui la regolarità formale delle notificazioni non esclude la necessità di accertare l'effettiva conoscenza del processo; se non è provata tale conoscenza occorre verificare se vi sia stata una volontaria sottrazione.

  • Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021

    Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021

    Chiarisce che la 'volontaria sottrazione' non richiede comportamenti particolari tipizzati: è sufficiente che l'imputato si sia posto consapevolmente nelle condizioni di sottrarsi alla conoscenza del processo; occorre accertamento in fatto, incluse condotte positive e il relativo coefficiente psicologico.

Massime di principio

  • La regolarità formale della notifica (es. compiuta giacenza) non prova automaticamente la conoscenza effettiva del processo; il giudice deve accertare fatti e contatti concreti che dimostrino la ricezione o la conoscenza.
  • Per escludere la rescissione occorre dimostrare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o si sia volontariamente e consapevolmente sottratto alla conoscenza; mere condizioni oggettive come domicilio eletto o irreperibilità non sono di per sé decisive.
  • La mancanza di contatti successivi con il difensore (soprattutto se difensore di ufficio) e l'assenza di atti difensivi (es. mancata impugnazione) sono elementi significativi a favore dell'incolpevole mancata conoscenza.
  • La valutazione della 'volontarietà' nella sottrazione alla conoscenza richiede accertamenti in fatto, anche sul piano psicologico: non è ammessa la tipizzazione automatica di comportamenti come volontaria sottrazione.
  • In situazioni analoghe gli avvocati e gli uffici devono documentare i contatti e le comunicazioni con l'assistito; per il giudice, l'onere probatorio riguarda la verifica concreta della conoscenza o della volontà di eluderla.

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