Sentenza del 25/03/2015 n. 5992 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Area destinata a verde pubblico attrezzato - Qualificazione quale area fabbricabile - Esclusione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 68/04/08, depositata il 14 ottobre 2008, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1998-2003. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione, perché la CTR aveva richiamato per errore il PRG del Comune dell’Aquila anziché quello di Pineto; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, perché la CTR aveva fatto riferimento alla decadenza del vincolo, mentre la decisione di primo grado si fondava sulla sua sussistenza; 3) violazione della disciplina urbanistica, sostenendo che la decadenza del vincolo espropriativo non rendesse l’area fiscalmente non edificabile; 4) violazione della normativa ICI, perché un’area destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato sarebbe comunque imponibile come area fabbricabile. La contribuente aveva inoltre eccepito la nullità della procura speciale del Comune, apposta su foglio separato.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di nullità della procura: è valida se apposta su foglio separato ma materialmente unito al ricorso, e la mancanza di data non ne determina la nullità. Ha rigettato il primo motivo, qualificando il riferimento al PRG dell’Aquila come mero refuso; ha respinto il secondo, perché la CTR non aveva modificato petitum o causa petendi, ma valorizzato un profilo della causa petendi. Ha rigettato congiuntamente gli ultimi due motivi: un’area destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato è vincolata a un uso pubblicistico che impedisce ai privati trasformazioni riconducibili alla nozione tecnica di edificazione; non è quindi area fabbricabile ai fini ICI e manca il presupposto d’imposta. È rimasto fermo l’annullamento degli avvisi ICI per gli anni 1998-2003. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ. , anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso
La procura speciale può essere rilasciata su un foglio distinto, purché sia materialmente unito al ricorso; la collocazione consente, salvo diverso contenuto, di riferirla al giudizio cui l’atto accede.
la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ. , anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso
Il requisito di specialità della procura per il ricorso per Cassazione è rispettato anche quando la procura sia su foglio separato, se materialmente collegato al ricorso.
non rilevandosi alcuna violazione nè del petitum nè della causa petendi, trattandosi solo della valorizzazione di un aspetto della causa petendi che può essere censurata sotto latri profili, ma non quale violazione dell'art. 112 c.p.c.
Non vi è extrapetizione quando il giudice decide entro il petitum e la causa petendi, pur valorizzando un diverso profilo della causa petendi.
Art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, come incontroverso nel caso di specie, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell'imposta comunale in discussione.
La qualificazione fiscale di area fabbricabile è esclusa quando la destinazione urbanistica a verde pubblico attrezzato impedisce ai privati di edificare; il possesso dell’area non integra quindi il presupposto dell’ICI.
Artt. 1 e 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Manca, pertanto, il presupposto di imposta, limitato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2 per le aree urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero - quale criterio meramente suppletivo, - in base alle effettive possibilità di edificazione.
Per le aree urbane l’ICI presuppone che il terreno sia fabbricabile: la destinazione edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici è il criterio principale, mentre le effettive possibilità di edificazione operano in via suppletiva. Un vincolo che esclude l’edificazione impedisce di riconoscere tale presupposto.
Massime di principio
- Ai fini ICI, la destinazione urbanistica a verde pubblico attrezzato esclude la natura fabbricabile se preclude ai privati le trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione; non basta che siano possibili opere o sistemazioni finalizzate alla fruizione pubblica.
- La verifica della natura edificabile deve considerare i vincoli e la concreta possibilità giuridica di edificare, non soltanto la classificazione astratta dell’area o la sua collocazione urbana.
- Una procura speciale per Cassazione può essere su foglio separato se materialmente unito al ricorso; secondo la decisione, l’assenza della data non comporta di per sé nullità.
- Il giudice non incorre in extrapetizione per il solo fatto di fondare la decisione su un diverso profilo della causa petendi, se restano rispettati petitum e causa petendi.
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