Cassazione Penale, Sentenza n. 15280/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa traduzione/citazione dell'imputato al giudizio di primo grado: il difensore aveva comunicato in udienza lo status detentionis (arresti domiciliari per altra causa) del suo assistito alla prima udienza del 03/11/2017, ma il Tribunale celebrò comunque il dibattimento. Il ricorso denunciava violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. e deduceva che, avendo il giudice avuto conoscenza dell'impedimento, doveva disporre la traduzione dell'imputato e non procedere in sua assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello e ha annullato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 03/11/2017, rimettendo gli atti al Tribunale per nuovo giudizio. Motivo: alla luce dell'approdo delle Sezioni Unite (sentenza Costantini), la comunicazione al giudice dello status detentionis integra un impedimento legittimo che impone al giudice di disporre la traduzione; procedere in contumacia in tali condizioni determina l'illegittimità del giudizio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. lett. c)
Riguarda le modalità di citazione personale dell'imputato; qui invocato in relazione all'omessa presenza dell'imputato nonostante fosse noto il suo stato di detenzione
Disciplina l'impedimento a comparire; posto a fondamento della censura circa la celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato cui era impedito partecipare per detenzione
art. 420 ter e art. 420 quater cod. proc. pen.
Norme richiamate dalle Sezioni Unite sui requisiti per la legittimità del processo in assenza: certezza della conoscenza del processo e della volontà inequivoca di non comparire
art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.
Norma che prevede l'annullamento per violazioni delle condizioni di legittimità del giudizio di primo grado, richiamata quale conseguenza in caso di celebrazione illegittima del giudizio
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sentenza 'Costantini' (richiamata)
Principio decisivo: la restrizione agli arresti domiciliari comunicata al giudice integra impedimento legittimo e impone la traduzione e il rinvio; il giudice non può legittimamente procedere in contumacia quando è a conoscenza dello stato di detenzione
Giurisprudenza - Sez. U., sentenza 'Arena' (n. 37483/2006)
Precedente che aveva ritenuto l'arresto domiciliare comunicato in udienza idoneo a integrare impedimento legittimo; citata nel quadro del dibattito giurisprudenziale risolto in Costantini
Massime di principio
- Se l'imputato si trova detenuto (carcere o arresti domiciliari) e tale stato è comunicato o documentato al giudice, il giudice deve valutare l'impedimento come legittimo e disporre la traduzione per la partecipazione: non può celebrare il processo in sua assenza.
- La celebrazione del giudizio in contumacia è legittima solo se sussistono i requisiti di certezza della conoscenza del processo e dellinequivoca rinuncia a comparire; in mancanza di tali accertamenti la sentenza è annullabile.
- Se lo stato di detenzione non emerge dagli atti, incombe sull'imputato o sul difensore l'onere di comunicare tempestivamente l'impedimento; tuttavia la comunicazione effettuata in udienza è considerata efficace ai fini dell'impedimento.
- La mancata traduzione dell'imputato quando il giudice è a conoscenza dello stato deterrente comporta nullità/annullamento delle decisioni e la necessità di celebrare un nuovo giudizio.
- In casi analoghi, il difensore deve prontamente portare all'attenzione del giudice la condizione di detenzione e richiedere la traduzione; il giudice, acquisita la notizia, deve attivarsi d'ufficio per la traduzione e il rinvio.
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