Cassazione Penale, Sentenza n. 11249/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'estradando contro la sentenza della Corte d'appello che aveva autorizzato l'estradizione in Svizzera per i reati di incendio doloso e tentata truffa ai danni di una compagnia assicurativa. Il ricorso deduceva: (i) omessa motivazione riguardo alla genericità della documentazione estradizionale; (ii) errata applicazione della legge penale e mancata motivazione circa il vaglio dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo insufficiente il richiamo alla documentazione allegata all'ordine di arresto; (iii) erronea applicazione dell'art. 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione (clausola di reciprocità), sostenendo che la riserva svizzera (consegna dei propri cittadini solo previo consenso) non fosse sindacabile in sede giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificazione della deduzione contestata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente operato una sommaria delibazione della documentazione allegata (ordine di arresto e atti del Canton Ticino) ai sensi della giurisprudenza consolidata, valutando sufficienti i gravi indizi che individuano il ricorrente come esecutore materiale dell'incendio del negozio "White" a Lugano, finalizzato all'indennizzo assicurativo. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la clausola di reciprocità dell'art. 26, par. 3, della Convenzione è di natura politico-amministrativa e la facoltà di rifiuto compete al Ministro della Giustizia, non al giudice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla pena pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Procedimento svolto secondo le disposizioni emergenziali richiamate; indicazione del regime procedurale applicato al caso.
art. 700, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen.
La domanda di estradizione deve contenere una relazione sui fatti addebitati che consenta di verificare l'assenza di condizioni ostative; non è necessario allegare tutti gli atti di indagine.
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, art. 26, par. 3
"una Parte contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un'altra parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata"
La clausola di reciprocità attiene alla politica della cooperazione internazionale e la sua attuazione (eventuale rifiuto dell'estradizione per riserva) è decisione di competenza del Ministro della Giustizia, non sindacabile dal giudice nell'istanza di estradizione.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni sugli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di estradizione.
Massime di principio
- Per impugnare con successo decisioni di estradizione è necessario formulare deduzioni puntuali e specifiche; motivi generici sono inammissibili.
- In materia di estradizione verso l'estero il giudice compie una sommaria delibazione della documentazione: non occorre che la richiesta contenga l'intero fascicolo d'indagine, ma una relazione fattuale idonea a mostrare gravi indizi.
- La clausola di reciprocità prevista dalla Convenzione europea di estradizione è una questione di politica estera/giustizia e la decisione di rifiutare l'estradizione per riserva spetta al Ministro della Giustizia, non al giudice.
- Se la documentazione allegata allo stato di fatto individua chiaramente il presunto autore e i gravi indizi, l'estradizione è verosimilmente confermata; il ricorrente può ottenere successo solo dimostrando carenze probatorie concrete o condizioni ostative previste dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità comporta in genere condanna alle spese e talvolta somme a titolo di ammenda: bisogna valutare il rischio economico di ricorsi infondati.
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