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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24179/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna per ripetute violazioni del "foglio di via obbligatorio" del Questore di Milano (provvedimento del 15/05/2018, notificato il 21/05/2018) che vietava a Battaglia il rientro nel Comune di Milano per due anni e imponeva l'obbligo di rimpatrio. Le violazioni sarebbero state commesse il 26/07/2018, il 22/09/2018 e il 10/11/2018 in occasione di manifestazioni riconducibili all'area anarchico-antagonista. Il ricorrente lamentava la mancata e insufficiente motivazione del provvedimento del Questore e della sentenza di merito in ordine alla pericolosità sociale, l'uso di episodi per i quali era poi stato assolto e la genericità delle censure (richiamo a condotte non specificate, menzione di fatti dei quali non è stata esercitata l'azione penale).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo (foglio di via) sia limitato alla verifica della conformità dell'atto alle prescrizioni di legge, in particolare all'obbligo di motivazione sugli elementi che giustificano il giudizio di pericolosità, e non può sostituirsi al giudizio di pericolosità espresso dall'amministrazione. I giudici di merito avevano trascritto integralmente il provvedimento e motivato la conformità; le critiche del ricorrente sono pertanto inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 2 settembre 2011, n. 159

    art. 1, comma 1, lett. c)

    La norma è richiamata per l'inquadramento normativo dei "soggetti socialmente pericolosi"; la Corte ha ritenuto che il provvedimento del Questore indicasse elementi sufficienti per tale inquadramento.

  • legge 20 marzo 1865, n. 2248

    Riferimento al potere/ambito di controllo giurisdizionale sull'atto amministrativo; la Corte ha richiamato che il controllo del giudice penale è limitato alla conformità dell'atto alle prescrizioni di legge e all'obbligo di motivazione, senza riformulare il giudizio di pericolosità.

  • d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale.

  • d.l. n. 137 del 2020

    art. 23-quinquies, comma 8

    Norma procedurale richiamata in relazione al deposito da parte del difensore delle conclusioni scritte.

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende: il versamento è ordinato salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudice penale che giudica la violazione di un foglio di via è tenuto a verificare soltanto la conformità formale e la motivazione dell'atto amministrativo alle prescrizioni di legge, non a riformulare il giudizio di pericolosità espresso dal Questore.
  • La carenza di motivazione del provvedimento amministrativo o la motivazione fondata su elementi meramente congetturali o privi di concretezza può costituire motivo per farne disapplicazione in sede penale, ma l'onere di dimostrare tale genericità è a carico della difesa.
  • L'assoluzione in sede penale per alcuni fatti non determina automaticamente la nullità del provvedimento amministrativo di prevenzione: rileva la presenza, nell'atto amministrativo, di elementi concreti e documentati che giustifichino il giudizio di pericolosità.
  • Chi intende contestare la legittimità dell'atto amministrativo dovrebbe valutare il ricorso anche in sede amministrativa (giurisdizione amministrativa), oltre che sollevare specifici motivi in sede penale, poiché il sindacato del giudice penale ha limiti statutari.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è importante formulare motivi che incidano realmente su profili di diritto o sul corretto esercizio del sindacato di legittimità; motivi incentrati solo su rivalutazioni di fatto sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in casi specifici, l'ordine di versamento di somme a titolo equitativo (es. Cassa delle ammende).

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