Ordinanza n. 361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 331/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sede staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego del permesso di soggiorno. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del diniego, evidenziando la durata del procedimento amministrativo e la circostanza che, dopo l'ingresso regolare in Italia tramite la procedura dei flussi, non era stato instaurato il rapporto di lavoro originario per fatto non imputabile al richiedente, il quale aveva comunque svolto attività lavorativa. È stato inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla mancanza di assistenza sanitaria e di un valido titolo di soggiorno. Il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza della Sezione in materia e ha rilevato l'assenza di profili di pericolosità sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto che, a una cognizione sommaria, il ricorso presentasse significativi elementi di fondatezza, considerando la durata del procedimento, l'ingresso regolare avvenuto mediante procedura flussi, la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario per fatto non imputabile al richiedente e l'attività lavorativa comunque svolta. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe lasciato il cittadino straniero privo di assistenza sanitaria e di un titolo valido per la permanenza, senza che emergessero elementi di pericolosità sociale. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e ha compensato le spese del doppio grado cautelare.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato avverso le ordinanze cautelari dei TAR.
Consente, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, la fissazione sollecita dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di permesso di soggiorno può essere sospeso quando emergano significativi elementi di fondatezza in relazione alla durata del procedimento, all'ingresso regolare dello straniero mediante la procedura dei flussi e alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario per fatto non imputabile al richiedente, soprattutto se quest'ultimo abbia comunque svolto attività lavorativa.
- La mancanza di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare dello straniero regolarmente entrato in Italia.
- L'assenza di profili di pericolosità sociale costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare degli interessi connessi all'esecuzione del diniego del permesso di soggiorno.
- L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza di primo grado, l'accoglimento della domanda cautelare e la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →