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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02267/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per residui reati tributari, dopo che in secondo grado era già stata dichiarata la prescrizione per alcune fattispecie. Con il primo motivo deduceva vizi di motivazione e violazione di legge: sosteneva che la decisione di appello fosse priva di una risposta completa ai motivi di gravame, che si fosse limitata ad aderire acriticamente alla sentenza di primo grado, che avesse trascurato elementi acquisiti e che la ricostruzione della colpevolezza fosse basata su presunzioni tributarie. Con il secondo motivo lamentava, sempre per vizio di motivazione e violazione di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'omesso esame del relativo motivo d'appello. In una memoria successiva eccepiva inoltre la prescrizione dei reati di cui ai capi D e I, ma la Corte rilevava che l'eccezione era tardiva e comunque infondata, perché non teneva conto di 64 giorni di sospensione della prescrizione per l'emergenza COVID.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato criticamente con la sentenza impugnata, osservando che la Corte d'appello aveva invece svolto una autonoma valutazione delle risultanze processuali e applicato correttamente i canoni dell'art. 192 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto inidoneo a superare la motivazione della sentenza d'appello sul trattamento sanzionatorio, fondata sulla pluralità delle violazioni finanziarie, sul coinvolgimento di molteplici aziende e sulla negativa personalità dell'imputato. L'eccezione di prescrizione sollevata con memoria è stata considerata tardiva e comunque non scrutinabile, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce anche il rilievo officioso della prescrizione non dedotta tempestivamente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte richiama i canoni di valutazione degli elementi indiziari, affermando che il giudice di appello li ha correttamente apprezzati secondo tale parametro.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, se non eccepita o dedotta tempestivamente.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile non è consentito il rilievo officioso della prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello e non dedotta nei motivi.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    L'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi; inoltre opera la preclusione temporale per la presentazione tardiva di motivi nuovi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 617 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel testo, non inserito.

  • art. 616 c.p.p.

    La somma in favore della Cassa delle ammende è stata equitativamente determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla motivazione non si confrontano in modo specifico con la sentenza impugnata e si risolvono in contestazioni generiche o assertive.
  • Il giudice di appello non è tenuto a riprodurre pedissequamente le argomentazioni del primo giudice, essendo sufficiente una motivazione autonoma che dia conto delle risultanze processuali e della logica seguita nella decisione.
  • La valutazione degli indizi in materia penale deve essere ricondotta ai criteri dell'art. 192 c.p.p.; una critica che non dimostri l'erroneità di tale valutazione non è idonea a censurare la decisione di merito.
  • Le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche attengono al trattamento sanzionatorio e non sono decisive se la motivazione del giudice di merito risulti coerente, completa e fondata su elementi quali la pluralità degli illeciti e la personalità dell'imputato.
  • La prescrizione non può essere utilmente dedotta con memoria tardiva né può essere rilevata d'ufficio in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, quando non sia stata tempestivamente eccepita o dedotta nei motivi di impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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