Cassazione Penale, Sentenza n. 21563/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della circostanza attenuante del "fatto di lieve entità" in relazione al reato di rapina (art. 628 c.p.) per ottenere la riduzione della pena inflitta con sentenza irrevocabile del 1.7.2023. La richiesta si fondava sulla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 628, comma 2 (Corte Cost., n. 86/2024) nella parte in cui non prevedeva la diminuente. Il Tribunale di Palermo dichiarò la richiesta inammissibile ritenendo che in sede esecutiva non si possa sindacare la cognizione sulla sussistenza dei presupposti per la concessione di una circostanza attenuante e che non sia possibile ricostruire o valutare i fatti in termini difformi da quanto stabilito nella sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del Tribunale di Palermo e rinviando il giudizio al medesimo Tribunale. La Corte ha stabilito che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 e della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione è chiamato a verificare, previa fissazione dell'udienza ex art. 666, comma 2, c.p.p., se sussistono elementi rilevanti per la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità che non siano già stati valutati dal giudice della cognizione e, in caso positivo, a rideterminare il trattamento sanzionatorio, salvo che si tratti di un rapporto esaurito in modo definitivo e irrevocabile.
Norme richiamate
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, cod. pen. "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
La disposizione, nella parte eliminata dalla Consulta, non consentiva al giudice di applicare la diminuente del fatto di lieve entità; la declaratoria della Consulta impone la disapplicazione della parte illegittima e consente la richiesta in fase esecutiva di rideterminazione della pena.
Corte Costituzionale, sentenza n. 86 del 16/04/2024
"in presenza di una fattispecie astratta connotata... il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fattoreato come di lieve entità ... determina la violazione... dell'art. 27 Cost."
La Consulta ha sancito che l'assenza della diminuente in art. 628 comma 2 è incostituzionale perché lede i principi di proporzionalità della pena; la sentenza produce effetti anche sui rapporti esecutivi in corso nella misura in cui la parte dichiarata incostituzionale incide sul trattamento sanzionatorio.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la competenza e la procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione per le istanze riguardanti l'esecuzione: va osservata la fissazione dell'udienza di trattazione prima della decisione sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante.
art. 30, L. 10/02/1953 n. 87 (terzo comma)
"ciò vuol dire che se, per effetto della sentenza della Corte costituzionale (...) è venuta meno la norma applicata per la determinazione della pena inflitta o di parte di essa, deve cessare l'esecuzione della pena o della parte di pena che ha trovato fondamento nella norma dichiarata incostituzionale"
Imposta l'obbligo di eliminare qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dall'applicazione di una norma poi dichiarata incostituzionale; obbliga il giudice, compreso quello dell'esecuzione, a disapplicare la norma e a ricondurre la pena alla legalità.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla Corte Costituzionale per motivare che la mancata previsione della diminuente viola i principi costituzionali relativi alla proporzione della pena e alla funzione rieducativa.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 42858/2014 e Sez. U. n. 18821/2013)
Principio secondo cui la declaratoria di incostituzionalità ha efficacia retroattiva e l'illegittimità della norma inficia dall'origine la disposizione; il giudice dell'esecuzione deve, se richiesto, ricondurre la pena inflitta a legalità salvo che il rapporto sia esaurito in modo definitivo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 120 del 2023 (su art. 629 c.p.)
Sentenza assimilata dalla Corte di Cassazione per l'interpretazione degli effetti sulla fase esecutiva: anche nel caso di norma dichiarata incostituzionale la parte della pena determinata dalla norma illegittima va rimossa o rideterminata in sede esecutiva.
Massime di principio
- Dopo una declaratoria di incostituzionalità che incide sul trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione è competente a valutare, su istanza delle parti ex art. 666 c.p.p., se riconoscere attenuanti o rideterminare la pena anche se la condanna è irrevocabile, salvo che il rapporto esecutivo sia ormai totalmente esaurito.
- Il giudice dell'esecuzione non può riaprire la cognizione per rimettere in discussione valutazioni già espressamente e definitivamente compiute dal giudice della cognizione, ma deve verificare se esistono elementi rilevanti non già considerati dalla sentenza definitiva che consentano l'applicazione della diminuente.
- Va sempre fissata udienza di trattazione (art. 666, comma 2 c.p.p.) e il giudice deve motivare in ordine alla presenza o assenza degli elementi della lieve entità del fatto; è sufficiente la mancata considerazione di anche un solo elemento rilevante della concreta manifestazione dell'illecito per negare la lieve entità.
- Se la parte di pena ha trovato fondamento nella norma poi dichiarata incostituzionale, l'esecuzione di quella parte deve cessare o la pena deve essere rideterminata, in applicazione dell'art. 30 L. 87/1953 e della giurisprudenza di legittimità.
- In situazioni analoghe il difensore deve proporre tempestivamente istanza ex art. 666 c.p.p. allegando gli elementi concreti (esiguità del valore, scarsità dell'offesa, modalità estemporanee, assenza di profili organizzativi, ecc.) che possono integrare la lieve entità del fatto non considerati nella sentenza di condanna.
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