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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45315/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La societa' impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile per tardivita' l'opposizione proposta da S.I.E.M. a seguito della riqualificazione, da parte della Corte di Cassazione, del precedente ricorso per cassazione come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. La ricorrente sosteneva che, avendo l'atto soddisfatto i requisiti formali e sostanziali dopo la riqualificazione, dovessero applicarsi i termini di proposizione relativi alla qualificazione originaria dell'atto (per ragioni di equita' sostanziale) e non il termine breve di 15 giorni previsto per l'opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il principio di conservazione dell'atto (art. 568, comma 5, c.p.p.) non si applica all'incidente di esecuzione o all'opposizione ex art. 667 c.p.p., e che la trasmissione dell'atto ad altra cancelleria ai sensi dell'art. 582 c.p.p. riguarda le impugnazioni in senso stretto e non l'opposizione. Poiché il termine di 15 giorni per proporre l'opposizione era ormai scaduto al momento della presentazione, la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilita'. Conseguentemente la societa' e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione alle pronunce in funzione di giudice dell'esecuzione; la Corte ha usato questa disposizione quale parametro di ammissibilita' dell'atto riqualificato.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio di conservazione dell'atto impugnatorio. La Corte ha stabilito che tale principio si applica solo alle impugnazioni e non a rimedi non omogenei come l'incidente di esecuzione o l'opposizione ex art. 667, pertanto non puo' sanare tardivita' dell'atto riqualificato.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (testo citato in motivazione, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 150/2022)

    le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo e diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ... In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato

    La Corte precisa che la norma, ove applicabile, concerne esclusivamente le impugnazioni in senso stretto e non le opposizioni ex art. 667 c.p.p.; dunque la regola di trasmissione non puo' sanare il ritardo nella proposizione dell'opposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese nei procedimenti di cassazione; la Corte ha disposto che la ricorrente sostenga le spese processuali.

  • D.Lgs. n. 150/2022

    Menziome relativa all'abrogazione dell'art. 582, comma 2, dal 1/1/2023; citazione utilizzata per inquadrare il quadro normativo ma non rilevante ai fini della decisione principale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a carico della ricorrente per la Cassa delle Ammende e alla valutazione sull'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • Il principio di conservazione dell'atto impugnatorio (art. 568, comma 5, c.p.p.) si applica alle impugnazioni in senso stretto, ma non a rimedi diversi e non omogenei come l'incidente di esecuzione o l'opposizione ex art. 667 c.p.p.; pertanto una riqualificazione dell'atto non sempre salva la tardivita'.
  • Se un ricorso per cassazione viene riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., il termine breve previsto per l'opposizione (15 giorni) deve essere rispettato: la Corte valuta la tempestivita' con riferimento ai termini propri dell'opposizione, non a quelli dell'atto originario.
  • La regola di deposito/trasmissione della cancelleria prevista dall'art. 582 c.p.p. riguarda le impugnazioni e non le opposizioni; non si puo' quindi ritenere che la presentazione dell'atto in altra cancelleria salvi la tempestivita' di un'opposizione fuori termine.
  • In situazioni analoghe e incerte, e' prudente proporre l'atto sia nella forma piu ampia che in quella specifica, o comunque depositarlo presso la cancelleria competente quanto prima, per evitare la perdita del termine breve; la consulenza preventiva di un difensore e la verifica formale della qualificazione giuridica sono essenziali.
  • La ricorrente tardiva rischia oltre all'inammissibilita' anche la condanna alle spese processuali e, in alcuni casi, l'obbligo di versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende, salvo che non sia dimostrata colpa inesistente nella determinazione del ritardo.

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