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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08875/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 20/01/2025. Dal testo emerge che la vicenda riguardava la ritenuta ascrivibilità all'imputato di sostanze stupefacenti descritte nell'imputazione, considerate finalizzate al narcotraffico, e la contestata incompatibilità dei fatti con l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e senza un confronto immediato con la motivazione della sentenza di merito, replicando censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le emergenze probatorie e prive di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte richiama l'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, rilevando che la vicenda concreta è stata ritenuta incompatibile con i relativi estremi costitutivi.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano in censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione logicamente coerente, giuridicamente corretta e aderente alle emergenze processuali.
  • In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede la compatibilità della vicenda concreta con gli indici della lieve entità; quando i fatti risultano invece finalizzati al narcotraffico, la derubricazione può essere esclusa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'applicazione delle statuizioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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