Sentenza n. 2896/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Monza - Sez. Lavoro, n. 302/2025, pubbl. il 5.3.2025, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 3055/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva dichiarato il suo diritto all'erogazione di euro 500,00 annui mediante carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, oltre agli interessi, e aveva condannato il Ministero al pagamento. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero presso la sede reale. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato. È stato inoltre rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso. L'inadempimento ministeriale risultava documentato e non era stato contestato. Il Ministero è stato condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa, mediante l'attribuzione della carta docente per gli anni riconosciuti dal giudice ordinario. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, anche mediante funzionario delegato e, in caso di incapienza, utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati o il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudice ordinario all'erogazione della carta docente.
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di proporre iniziative esecutive nei confronti dell'amministrazione statale; decorso tale termine, l'inottemperanza può essere fatta valere in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L'ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario nei confronti di un'amministrazione statale è proponibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo conformativo o di pagamento risultante dal giudicato sia documentato e non venga contestato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento a carico di un'amministrazione statale, l'eventuale incapienza dei fondi ordinari non impedisce l'adempimento, potendo il commissario ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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