Cassazione Penale, Sentenza n. 3440/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al diniego, in appello, delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente aveva contestato la mancata concessione delle attenuanti nonostante l'incensuratezza e il modesto aggravamento del dissesto quantificato in euro 26.395,93; la Corte d'appello si era limitata a definire "debole" l'argomento difensivo senza spiegare oggettivamente perché e senza indicare dati che rendessero recessivo il rilievo sull'aggravamento modesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. La decisione di merito relativa alla responsabilità e alle altre statuizioni non è stata annullata; il vizio riguarda esclusivamente la carenza motivazionale sulla negazione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 217, primo comma, n. 2 e n. 4, legge fallimentare
Indica i reati contestati all'imputato nell'ambito della normativa fallimentare; la condanna è stata confermata con riferimento a tali disposizioni
Norma collegata alla fattispecie contestata e richiamata nella motivazione della condanna
art. 217, ultimo comma, legge fallimentare (pene accessorie / non menzione)
La Corte d'appello ha applicato le pene accessorie previste e ha concesso il beneficio della non menzione ai sensi di questa disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che disciplina i limiti con cui il ricorso per cassazione può essere articolato; il ricorso è stato proposto nei limiti richiesti da questa disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma procedurale emergenziale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento di cassazione
Principio giurisprudenziale del dovere di motivazione
La Corte di Cassazione ha applicato il principio secondo cui il giudice è tenuto a motivare in modo chiaro e verificabile il rifiuto di circostanze attenuanti: etichettare un'argomentazione come "debole" senza indicare elementi oggettivi è insufficiente
Massime di principio
- Il diniego di circostanze attenuanti generiche deve essere sorretto da una motivazione esplicita e verificabile: termini vaghi o qualificazioni prive di argomentazione concreta non soddisfano l'obbligo motivazionale.
- Se il giudice di primo grado quantifica un aggravamento del danno/dissesto come modesto, la corte d'appello che neghi le attenuanti deve indicare dati "forti" o ragioni concrete che rendano recessivo tale elemento.
- La Cassazione interviene quando il vizio è di motivazione e può annullare con rinvio limitatamente alla questione carente, lasciando ferme le restanti statuizioni se non viziati.
- In sede di rinvio la corte dovrà riesaminare specificamente la concessione o meno delle attenuanti e fornire motivazione puntuale; in mancanza seguirà ulteriore censura in Cassazione.
- Strategia difensiva: documentare e quantificare chiaramente l'entità dell'aggravamento (o l'assenza di esso) e sottolineare l'incensuratezza e altri elementi di personalità, chiedendo espressa valutazione comparata da parte del giudice d'appello.
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