Cassazione Penale, Sentenza n. 04273/2026 del 02/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva dichiarato riuniti per continuazione i reati indicati dall'istante. Il motivo unico dedotto era la violazione di legge processuale relativa alla competenza: si sosteneva che la competenza per decidere sull'istanza di continuazione spettasse al Tribunale di Catanzaro, perché l'ultima sentenza passata in giudicato, che dovrebbe radicare la competenza, era divenuta irrevocabile il 9 luglio 2024, mentre l'istanza era pervenuta al Tribunale di Catania il 10 luglio 2024, quando quindi la competenza per l'esecuzione sarebbe già stata del Tribunale di Catanzaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, nel giudizio di rinvio, la sopravvenienza di una sentenza irrevocabile intervenuta prima della decisione rescindente, richiamando il principio di irretrattabilità del foro commissorio sancito dall'art. 627 c.p.p. (analogo all'art. 544 c.p.p. del 1930). Solo fatti nuovi sorti nella fase rescissoria che modifichino la qualificazione giuridica del fatto possono mutare la competenza (eccezione prevista dall'art. 25 c.p.p.). Poiché la sentenza del Tribunale di Catanzaro era divenuta irrevocabile prima della sentenza rescindente e non ha costituito fatto sopravvenuto nella fase rescissoria, la competenza attribuita al Tribunale di Catania è rimasta irretrattabile e il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio il foro commissorio è irretrattabile: non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo l'eccezione per fatti nuovi.
art. 544, comma primo, cod. proc. pen. (1930)
Riferimento storico/analogo al principio di irretrattabilità del foro commissorio applicato dall'art. 627 c.p.p.
Prevede l'eccezione alla irretrattabilità del foro commissorio in caso di sopravvenienza di fatti nuovi che comportino diversa attribuzione di competenza o giurisdizione.
Giurisprudenza: sez.1, n. 18802 del 16/04/2002 (Bruno)
Conferma il principio che la competenza fissata con la sentenza di annullamento non è sindacabile nel giudizio di rinvio, salvo fatti nuovi.
Giurisprudenza: sez.5, n. 11332 del 10/12/2019 (Zungri) e sez.1, n. 1511 del 11/12/2007 (Lorenzo)
Affermano l'applicabilità del principio anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la competenza fissata dalla sentenza di annullamento è in linea di massima irriducibile: non si può rimettere in discussione quale giudice è competente salvo sopravvenienza di fatti nuovi.
- La sopravvenienza di una sentenza irrevocabile intervenuta prima della decisione rescindente non costituisce fatto nuovo utile a cambiare la competenza nella fase rescissoria; per incidere sulla competenza è necessario che i nuovi elementi emergano nella fase rescissoria e modifichino la qualificazione giuridica del fatto.
- L'eccezione alla regola dell'irretrattabilità è stretta e va interpretata in modo restrittivo: solo circostanze nuove che determinano un diverso assetto di competenza o giurisdizione possono giustificare una deroga.
- Nel valutare contestazioni di competenza successive ad annullamento, verificare sempre la cronologia degli eventi (data di irrevocabilità delle sentenze e momento in cui emergono eventuali nuovi fatti) per stabilire se operi l'eccezione prevista dall'art. 25 c.p.p.
- Il principio vale anche nella fase esecutiva e quando l'atto annullato sia un'ordinanza del giudice dell'esecuzione: non basta una successiva pronuncia definitiva per spostare la competenza, se questa non è emersa come fatto nuovo nella fase rescissoria.
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