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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34759/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) presunta perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare per inesatta osservanza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 309, commi 9-10 c.p.p. (mancata comunicazione/notifica del dispositivo entro il termine); 2) nullità dell'ordinanza del GIP e mancata verifica da parte del giudice del riesame della omissione di menzione degli "elementi a favore" richiamata dall'art. 292, comma 2 lett. c-bis c.p.p. (in particolare verbali di perquisizione negativi e atti difensivi non considerati); 3) carenza della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive (proporzionalità della custodia cautelare), nonché inesistenza di ruolo significativo dell'indagato nella gestione delle armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha stabilito che ai fini della perdita di efficacia per il decorso del termine di 10 giorni rileva la data di deposito della decisione del giudice del riesame ("la decisione") e non la notifica/comunicazione all'indagato; quindi non è avvenuta la perenzione denunciata. Sul secondo motivo ha affermato che gli "elementi a favore" rilevanti ai fini di nullità sono solo quelli oggettivi e concludenti; i verbali di perquisizione negativi e le prospettazioni difensive contestate sono neutrali o meramente difensive e dunque non decisivi, e la mancata trasmissione di un verbale negativo non integra la nullità richiesta. Sul terzo motivo ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato la personalità, i precedenti, le frequentazioni e le comunicazioni dell'Ardolino (anche tramite utenze riservate) per ritenere attuali le esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere; la decisione è motivata e non è possibile rimuovere la misura con una rivalutazione meramente peritale degli elementi. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 convertito legge n. 176/2020

    Norma invocata per il procedimento in Corte (ricorso trattato senza intervento delle parti, con conclusioni scritte).

  • art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.

    "alla scadenza dei dieci giorni intervenga \"la decisione\""

    La perdita di efficacia automatica della misura per decorso del termine si verifica con il deposito della decisione del giudice del riesame; la notifica o comunicazione al destinatario non è condizione per l'effetto estintivo.

  • art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri e limiti nella decisione sulle misure cautelari e sulle garanzie procedurali; la Cassazione ha ritenuto rispettati i criteri procedurali indicati.

  • art. 128 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alla composizione e competenza nella fase cautelare; nessuna violazione rilevata nella decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme di coordinamento con le censure ammesse in cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati rientrassero nei profili di legittimità dedotti e li ha esaminati e rigettati sul merito giuridico.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la nullità dell'ordinanza cautelare se non sono state trasmesse al giudice deduzioni o memorie difensive contenenti elementi decisivi; la Corte ha precisato che sono rilevanti solo gli elementi indiziari oggettivi e concludenti, non le mere prospettazioni difensive o documenti neutri come perquisizioni negative.

  • art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

    "eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"

    Il pubblico ministero deve trasmettere al giudice, unitamente alla richiesta di misura, le deduzioni difensive contenenti elementi indiziari eventualmente decisivi; la mancata trasmissione rileva solo se tali elementi sono concludenti.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la scelta della misura carceraria.

  • art. 272, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione al limite sanzionatorio con il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini cautelari, la sola prospettazione del limite di pena poiché la prognosi cautelare si fonda su valutazioni attuali della pericolosità e delle condizioni personali.

Massime di principio

  • Per la perdita di efficacia automatica di una misura cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p. conta la data di deposito della decisione del giudice del riesame; la mancata notifica al destinatario non fa venir meno automaticamente la misura.
  • Per dichiarare la nullità di un provvedimento cautelare per omissione di elementi "a favore" è necessario che quegli elementi siano oggettivi e concludenti: mere affermazioni difensive o verbali di perquisizione negativi, se neutri rispetto al quadro indiziario, non determinano la nullità.
  • La valutazione delle esigenze cautelari può legittimamente tenere conto della personalità, dei precedenti, delle frequentazioni e dei canali di comunicazione (anche riservati) dell'indagato; tali elementi possono giustificare la custodia in carcere se rendono improbabile l'osservanza di misure meno afflittive.
  • La Cassazione non sostituisce il giudizio di merito del giudice del riesame con una rivalutazione complessiva degli elementi probatori: i motivi che in realtà chiedono una riconsiderazione del merito sono inammissibili o infondati se la motivazione impugnata è coerente e logica.
  • Quando si contesta la mancata adozione di misure alternative alla detenzione, occorre dimostrare la concreta attuabilità e l'affidabilità delle stesse (es. reali garanzie di controllo, rapporti di lavoro effettivi, condizioni di salute documentate) e non solo prospettare possibilità teoriche.

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