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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25911/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per bancarotta, già confermata in appello, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna per reati di bancarotta. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche già concesse e la circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 l. fall. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché formulato con mere affermazioni apodittiche e senza un confronto argomentativo con le ragioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    È richiamato quale norma che prevede la commissione di più fatti costituenti bancarotta, la cui contestazione rileva come circostanza aggravante nel giudizio di bilanciamento delle circostanze.

  • circostanze attenuanti generiche

    La Corte considera censurabile solo una motivazione specifica e confrontata con le ragioni della decisione; non è sufficiente una critica generica al bilanciamento compiuto dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, il vizio di motivazione deve essere dedotto con argomentazioni specifiche e confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non sono sufficienti affermazioni generiche o apodittiche.
  • La censura che si limiti a contestare in modo astratto l'esito del bilanciamento, senza indicare concreti errori logici o omissioni della motivazione, è inammissibile per genericità.
  • La contestazione della prevalenza o equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti richiede una critica mirata alla motivazione del giudice di merito, altrimenti il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

Testo integrale

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