Ordinanza n. 3263/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di rigetto della domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha proposto appello cautelare contro il rigetto della domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado, nell’ambito della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, denominata semestre filtro. L’appello conteneva censure eterogenee: alcune dirette a contestare vizi radicali dell’intera procedura di accesso e altre riferite al mancato collocamento della candidata in una posizione utile della graduatoria. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da assicurare l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In particolare, è stato dedotto il mancato scorrimento della graduatoria e la conseguente mancata assegnazione dei posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti, nonostante il punteggio conseguito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare e ha riformato in parte l’ordinanza del TAR. Ha escluso, nella fase cautelare, la sussistenza del periculum in mora rispetto alle censure rivolte contro l’intera procedura, poiché la misura richiesta — ammissione con riserva e in sovrannumero — non sarebbe stata funzionale a conservare il bene della vita consistente nella riedizione dell’intera procedura. Ha invece ritenuto prima facie fondata la censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria. Quanto al fumus boni iuris, ha richiamato l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non consente di riassegnare, secondo l’ordine di graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari, imponendo una scelta immediata e irreversibile e impedendo il successivo ripescaggio anche a fronte di punteggi elevati e di posti disponibili. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che tale limitazione può pregiudicare il diritto della candidata, che ha conseguito almeno una sufficienza e non è stata collocata in posizione utile, a ottenere lo scorrimento e a svolgere gli studi nella disciplina prescelta. Ha quindi ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione della candidata, procedendo innanzitutto agli scorrimenti per i posti vacanti; successivamente dovrà verificare se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate e, solo in caso positivo, assegnare il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
È richiamato per la trasmissione dell’ordinanza al TAR ai fini della fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, una misura di ammissione con riserva è priva di periculum in mora quando le censure dedotte mirano alla riedizione dell’intera procedura e l’ammissione individuale richiesta non è funzionale a conservare il bene della vita perseguito mediante tali censure.
- La disciplina di una procedura selettiva universitaria che esclude ogni successivo scorrimento in favore dei candidati non immatricolati, anche quando rimangano posti vacanti e vi siano candidati con punteggi utili, presenta prima facie profili di illogicità e di possibile contrasto con il principio meritocratico.
- In presenza di posti vacanti determinatisi dopo la prima graduatoria, l’amministrazione deve procedere preliminarmente allo scorrimento secondo l’ordine della graduatoria e soltanto dopo verificare se il punteggio del candidato consenta l’assegnazione di una sede tra quelle indicate nelle preferenze.
- L’accoglimento cautelare fondato sul mancato scorrimento non comporta automaticamente l’ammissione dell’interessato: l’assegnazione è subordinata all’esito degli scorrimenti, alla verifica del punteggio utile e alla disponibilità di una sede tra quelle opzionate.
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