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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01842/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia dell'imputato all'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la causa di inammissibilità imputabile alla volontà del ricorrente. Nessuna valutazione di merito sulla sentenza impugnata è stata compiuta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17 marzo 2025. Prima della decisione, però, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e che, trattandosi di causa di inammissibilità derivante da una scelta volontaria del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue anche nei casi di inammissibilità derivanti da rinuncia, senza distinzione tra le diverse ipotesi di inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato solo per evidenziare che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste da questa norma e quelle dell'art. 591 c.p.p.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    La sanzione pecuniaria è giustificata quando l'inammissibilità dipende da una scelta volontaria e quindi colpevole del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia personale al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di esame dei motivi dedotti.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una scelta volontaria del ricorrente, la Corte può porre a suo carico le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini dell'art. 616 c.p.p. non assume rilievo la distinzione tra cause di inammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p. e quelle previste dall'art. 591 c.p.p.; la conseguenza economica è la medesima.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non incide sul merito della decisione impugnata, ma chiude il giudizio di legittimità per effetto dell'atto dispositivo del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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