Cassazione Penale, Sentenza n. 41868/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio processuale per diniego di rinvio per legittimo impedimento del difensore, che partecipava come relatore a un convegno; 2) uso, da parte del giudice, delle dichiarazioni rese dai coimputati in sede di interrogatorio, acquisite fuori dal dibattimento e senza valido consenso, in violazione dell'art. 513 cod. proc. pen.; 3) mancanza di adeguata verifica dell'attendibilità dei coimputati ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.; 4) errata esclusione della scriminante della legittima difesa, atteso che Maier sarebbe stato aggredito in superiorità numerica; 5) vizio di motivazione nell'applicazione della recidiva, senza adeguata argomentazione sui precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al secondo motivo: ha accertato l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali rese dai coimputati (che si erano sottratti all'esame dibattimentale) e ha disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata nella parte interessata da tale vizio. Ha dichiarato infondato il primo motivo sul legittimo impedimento del difensore (la partecipazione a un convegno non è automaticamente impeditiva) e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi, che seguono logicamente la questione probatoria rimessa al giudice del rinvio. Di conseguenza la sentenza di merito è annullata in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni dei coimputati e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la valutazione probatoria escludendo tali contributi dichiarativi e decidere nuovamente sulle questioni di merito (attribuzione di responsabilità, legittima difesa, applicazione della recidiva).
Norme richiamate
La Corte ha ricordato che le dichiarazioni predibattimentali rese da imputati che si sottraggono all'esame possono essere utilizzate erga alios solo se sussiste il consenso dell'imputato o condizioni di alterazione della volontà del dichiarante; in assenza di tali condizioni l'utilizzo è vietato e le dichiarazioni sono inutilizzabili.
art. 500 comma 4 cod. proc. pen.
art. 500 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato come eccezione prevista all'art. 513: ammette l'utilizzo nei casi di alterazione della volontà del dichiarante, ma non risultando applicabile nel caso concreto il rilievo non opera.
art. 420 ter cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al legittimo impedimento del difensore; la Corte ha confermato che il giudice deve bilanciare gli impegni professionali e che la partecipazione a un convegno scientifico non è automaticamente impeditiva rispetto all'udienza processuale.
Norma sul metodo valutativo della prova testimoniale: la Corte ha rilevato l'esigenza di una valutazione complessiva e critica dell'attendibilità dei coimputati, ma ha rimesso al giudice del rinvio la riconsiderazione in ordine alla tenuta probatoria senza i contributi dichiarativi illegittimi.
art. 111 Cost.
Richiamata quale fondamento costituzionale del divieto di utilizzazione di prove acquisite fuori dal contraddittorio, in relazione al diritto al giusto processo e alle garanzie dibattimentali.
Sez. U 2015 Torchio (giurisprudenza)
Citata come principio di riferimento per il bilanciamento tra impegni professionali concomitanti e priorità dell'udienza processuale nella valutazione del legittimo impedimento del difensore.
Sez. U 2000 Tammaro (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di Cassazione annulla la decisione di merito viziata da prova inutilizzabile se tale prova ha avuto efficacia determinante nel convincimento del giudice di merito.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da coimputati fuori dal contraddittorio sono in linea di principio inutilizzabili in relazione ad altri imputati, salvo consenso espresso o condizioni di alterazione della volontà; se utilizzate illegittimamente e determinanti nel convincimento del giudice, la sentenza può essere annullata dalla Cassazione.
- La valutazione di attendibilità dei collaboratori o coimputati richiede esame in contraddittorio e motivazione specifica; in assenza di tale esame la prova perde valore decisivo e il giudice di legittimità rimette la valutazione al merito.
- Il diniego di rinvio per legittimo impedimento del difensore richiede un bilanciamento delle esigenze processuali e professionali; impegni accademici non sono automaticamente impeditivi e il giudice può legittimamente privilegiare la sede processuale.
- Quando la Corte di Cassazione accerta l'utilizzo di prove illegittime che hanno inciso sul convincimento, essa annulla e rinvia al giudice del merito per la rinnovata valutazione della prova, evitando di entrare nel merito sostitutivo della decisione.
- L'eccezione della legittima difesa e l'applicazione della recidiva devono essere trattate dal giudice del merito con motivazione autonoma: se la valutazione probatoria cambia dopo l'esclusione di prove illegittime, anche le conclusioni su scriminanti e recidiva possono mutare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →