Cassazione Penale, Sentenza n. 27419/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione perché la Corte territoriale, avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, non ha adeguatamente motivato l'aumento della pena a titolo di continuazione (art. 81, comma 2) né il giudizio sul contemporaneo riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; in particolare si contestava la mancata esplicitazione delle ragioni del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e la mancata motivazione distinta degli aumenti per ciascun reato satellite, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra circostanze (attenuanti vs aggravanti) e agli aumenti di pena per la continuazione, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro per nuovo esame su tali punti. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha motivato né le ragioni per cui aveva ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, né ha calcolato e motivato distintamente gli aumenti di pena per i reati satellite, in violazione delle indicazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127/2021; le restanti parti della sentenza sono confermate nella misura in cui non sono state espressamente annullate.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (comma terzo, n. 1)
Aggravante relativa alla riunione di più persone: la sua esclusione può incidere sul trattamento sanzionatorio complessivo e sulle valutazioni di prevalenza o equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
Disciplina della continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare/ motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite.
Regole per il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: il giudice deve motivare la prevalenza, l'equivalenza o il ridimensionamento delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio.
Sentenza Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 47127 del 24 giugno 2021
Principi sulla determinazione della pena nel reato continuato: obbligo di individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la motivazione deve essere specifica e comprensibile.
Massime di principio
- Se il giudice elimina un'aggravante significativa, deve rivedere e motivare il trattamento sanzionatorio complessivo, compresi gli aumenti per continuazione.
- In materia di continuazione (art. 81, comma 2) il calcolo dell'aumento deve essere fatto e motivato separatamente per ogni reato satellite, non in modo meramente sommario.
- Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti (art. 69) richiede motivazione esplicita: occorre dire se le attenuanti prevalgono, sono equivalenti o sono subordinate alle aggravanti e perché.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 47127/2021) impone al giudice di adottare un procedimento logico-sequenziale nella determinazione della pena nel reato continuato; la mancata osservanza può comportare annullamento e rinvio limitato ai profili critici.
- Il rimedio cassativo può essere limitato a singoli profili (es. solo la determinazione degli aumenti per continuazione o il bilanciamento delle circostanze), confermando le altre valutazioni non censurate.
- La Corte d'appello al nuovo esame dovrà esplicitare i criteri quantitativi e motivazionali usati per ciascuna maggiorazione e per il giudizio sulle attenuanti, richiamando e applicando i principi delle Sezioni Unite.
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