Ordinanza n. 906/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1. della esclusione “di diritto” dal concorso Pubblico per titoli ed esami indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1 aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comminata ope legis concorsuale in applicazione dell'art. 12 comma 7 del bando di concorso per effetto della mancata presentazione (pur sussistendo un legittimo impedimento comunicato dal ricorrente) alle prove di efficienza fisica per le quali era stato convocato per il giorno 16 dicembre 2025; 2. della Nota prot. 0042454 del 12/12/2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, I Divisione, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale - a fronte della richiesta del ricorrente del 12/12/2025 di differimento delle prove di efficienza fisica in ragione di documentato infortunio - l'Amministrazione ha riscontrato che il differimento era possibile in seduta compresa nel calendario concorsuale la cui ultima data utile era il 16 dicembre 2025 e, pertanto, per l'annullamento del rigetto dell'istanza di differimento del ricorrente; 3. di ogni provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso reso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica del concorso Pubblico per titoli ed esami indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025 per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato e di tutte le operazioni, atti ed accertamenti e relativi verbali della medesima Commissione della seduta del 16 dicembre 2025, nella parte riguardante il ricorrente; 4. di ogni ulteriore provvedimento tacito o espresso, mai comunicato e mai notificato, di esclusione del ricorrente dal concorso Pubblico per titoli ed esami indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025 per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, derivante dalla mancata presentazione del ricorrente alla convocazione delle prove di efficienza fisica del 16 dicembre 2025 (pur sussistendo un legittimo impedimento del ricorrente); 5. degli articoli 12 e 13 del bando di concorso ed in ogni caso del bando di concorso nella sua interezza nonché delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nelle parti in cui prevedono che tutti i concorrenti, ivi comprendendo anche quelli già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, siano sottoposti alle prove di efficienza fisica; e dei medesimi articoli del bando di concorso, laddove non dispongano l'esenzione allo svolgimento degli accertamenti di efficienza fisica per i candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (esenzione che invece è disposta per gli accertamenti psico-fisici); 6. dell'art. 12 comma 7 del bando di concorso Pubblico per titoli ed esami indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1 aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.”, non fa salve le ipotesi/ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente, e del pari per l'annullamento della e delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso nella parte in cui prevedono la possibilità di rinvio solo nell'ambito del calendario concorsuale dal 3 al 16 dicembre 2025 e non anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 7. dell'art. 17 comma 2 del D.M. n. 168/2022 laddove nel disporre che “I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.” non fa salve le ipotesi/ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 8. dell'art. 11 comma 2 del bando di concorso Pubblico per titoli ed esami indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1 aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “Le Candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età.” non prevede che la convocazione a sessione concorsuale utile successiva alla cessazione dello stato di temporaneo impedimento, riguardi anche quei concorrenti che siano temporaneamente impediti per motivi di salute o di forza maggiore o comunque per motivi non dipendenti dalla propria volontà; 9. Dell'art. 12 comma 3 del bando di concorso e delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono esercizi ginnici di efficienza fisica uguali per tutti i concorrenti uomini (corsa 1000 mt in 4'10''; salto in alto mt 1,20; piegamenti sulle braccia 15) e per tutte le concorrenti donne (corsa 1000 mt in 5'10''; salto in alto mt 1,00; piegamenti sulle braccia 10), senza distinzione rispetto ai concorrenti partecipanti nell'aliquota dei posti riservata al personale della Polizia di Stato e senza l'effettuazione di prove fisiche differenziate e parametrate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 10. Nonché per l'annullamento: - del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli); del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2); - del Decreto del Ministro dell'Interno 9 settembre 2022, n. 168 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento di concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alla carriera dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale), nella parte in cui ciascuno di tali atti non ha previsto che nei concorso per l'assunzione di commissari della Polizia di Stato gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato siano esentati dalla svolgimento delle prove di efficienza fisica e, subordinatamente e nel caso di accertata obbligatorietà di tali prove, nella parte in cui tali atti non hanno previsto relativamente all'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, l'effettuazione di prove fisiche differenziate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 11. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso; E per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere esonerato dagli accertamenti di efficienza fisica, o subordinatamente ad essere riconvocato alla esecuzione delle stesse con esercizi ginnici in modo parametrato all'età; ancora subordinatamente e ad essere riconvocato alle prove di efficienza fisica. In ogni caso ad essere ammesso alle fasi successive del concorso (accertamenti attitudinali e prova orale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per commissari della Polizia di Stato conseguente alla mancata presentazione alle prove di efficienza fisica del 16 dicembre 2025 e diniego del differimento per documentato infortunio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione di diritto dal concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, disposta in applicazione dell'art. 12, comma 7, del bando, per non essersi presentato alle prove di efficienza fisica del 16 dicembre 2025. Ha dedotto che l'assenza era dovuta a un documentato infortunio, tempestivamente comunicato all'Amministrazione, e ha contestato il diniego della richiesta di differimento oltre l'ultima data del calendario concorsuale. Ha inoltre censurato, in via principale e subordinata, le disposizioni del bando, del d.m. n. 168/2022 e degli altri regolamenti richiamati, nella parte in cui non prevedono il differimento delle prove oltre il calendario originario in caso di forza maggiore o impedimenti non imputabili al candidato, non esonerano gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato dalle prove di efficienza fisica e non differenziano le prove in ragione dell'età dei concorrenti. Ha chiesto la riammissione al concorso, l'esonero dalle prove oppure la riconvocazione, anche con prove parametrate all'età, e l'ammissione alle fasi successive.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella fase cautelare, un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha giudicato non adeguatamente giustificata la decisione dell'Amministrazione di negare il differimento delle prove oltre il 16 dicembre 2025, poiché non risultavano seri e gravi impedimenti organizzativi tali da rendere impossibile una riorganizzazione del calendario. Il Collegio ha richiamato il precedente secondo cui l'interpretazione dell'art. 12, comma 7, del bando e dell'art. 17 del d.m. n. 168/2022 che escluda sempre ogni differimento oltre il calendario originario può contrastare con il principio di proporzionalità, impedendo il contemperamento tra celerità della procedura e tutela della salute del candidato. Ha quindi accolto la domanda cautelare, ordinando all'Amministrazione di riammettere il ricorrente alla procedura e di consentirgli lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dall'infortunio, salvo che la protrazione dell'impedimento divenga incompatibile con documentate e serie esigenze organizzative. Ha inoltre indicato come possibile soluzione l'ammissione immediata alla prova orale, con svolgimento posticipato delle verifiche di efficienza fisica, ove ciò rappresenti il migliore contemperamento degli interessi. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate e la prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; la domanda è stata accolta sulla base del fumus boni iuris ravvisato dal TAR.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
La disposizione non può essere interpretata necessariamente nel senso di impedire ogni differimento oltre il calendario originario, quando il candidato sia impedito da un documentato infortunio e non sussistano seri e gravi impedimenti organizzativi dell'Amministrazione.
art. 17, comma 2, d.m. 9 settembre 2022, n. 168
I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.
La previsione deve essere coordinata con il principio di proporzionalità e non preclude in assoluto la possibilità di una ragionevole riorganizzazione del calendario per tutelare la salute del candidato.
art. 7, comma 2, del bando di concorso
Esprime il principio di ragionevole e giustificata flessibilità nell'ordine di svolgimento delle prove, consentendo, ove necessario, di ammettere il candidato alla prova orale prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica.
Massime di principio
- Le clausole di un bando concorsuale che prevedono l'esclusione del candidato assente alle prove per un grave e documentato impedimento non possono essere interpretate automaticamente come ostative a qualsiasi differimento oltre il calendario originario, quando l'impedimento sia non imputabile al candidato e una ragionevole riorganizzazione non risulti incompatibile con serie e documentate esigenze organizzative dell'Amministrazione.
- Nelle procedure concorsuali, il principio di celerità deve essere contemperato con la tutela della salute del candidato: il diniego di un differimento per documentato infortunio richiede una specifica giustificazione fondata su impedimenti organizzativi effettivi, seri e gravi.
- In presenza di un impedimento temporaneo documentato, l'Amministrazione può essere tenuta a predisporre una sessione straordinaria compatibile con il recupero del candidato, salvo che la durata dell'impedimento renda tale soluzione incompatibile con esigenze organizzative adeguatamente documentate.
- Per contemperare la tutela del candidato con la continuità della procedura concorsuale, è possibile modulare ragionevolmente l'ordine di svolgimento delle prove, ammettendo il candidato a una prova successiva e posticipando le verifiche fisiche al momento compatibile con il recupero dall'impedimento.
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