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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6265/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1) per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 03/12/2020. In via subordinata ha chiesto la rimessione in termini per proporre istanza di misura alternativa alla detenzione rispetto a un ordine di esecuzione la cui sospensione era stata revocata e che, secondo la difesa, non era stato mai notificato all'imputato. I difensori hanno lamentato altresì violazione del contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 127 cod. proc. pen.) perché la Corte d'appello avrebbe deciso senza udienza camerale e non avrebbe esaminato la richiesta alternativa relativa all'ordine di esecuzione; hanno richiamato come fatto impeditivo la degenza ospedaliera dell'imputato (25/02/2023) che avrebbe reso impossibile il contatto con l'UEPE, e contestato la mancata notifica dell'ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice decide de plano salvo che il procedimento principale sia in rito camerale (art. 175, comma 4, interpretato in relazione all'art. 127 cod. proc. pen.), per cui non è stata violata la regola del contraddittorio. Quanto alla richiesta relativa a misure alternative, essendo il giudizio d'appello ormai definitivo, la questione non poteva più essere decisa dalla Corte d'appello ma spettava al Tribunale di Sorveglianza; inoltre le omissioni del difensore, dopo la definitività della sentenza, non integrano di per sé caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la rimessione in termini. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Disciplina la restituzione in termini: il giudice decide de plano l'istanza di restituzione salvo che il procedimento principale sia in rito camerale; il comma 1/2.1 richiamati sono stati invocati dalla difesa per diverse ipotesi di rimessione (tardiva impugnazione della sentenza o mancata impugnazione del provvedimento di inammissibilità), ma la Corte ha ritenuto la rimessione inammissibile per i motivi di merito e di competenza.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola l'udienza camerale; la Corte ha affermato che le formalità previste dall'art. 127 non sono richiamate espressamente dall'art. 175 comma 4, per cui l'istanza di restituzione è decidibile de plano salvo il caso in cui il procedimento principale sia già in rito camerale.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: la Corte ha ritenuto non sussistere la violazione perché la decisione sulla restituzione, essendo incidentale e decisa de plano, non richiedeva udienza camerale salva la fattispecie sopra indicata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme indicate.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. nella L. 18 dicembre 2020

    Prevede la trattazione scritta del procedimento in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta e il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. è normalmente decisa de plano dal giudice, senza udienza camerale, salvo che il procedimento principale sia già in rito camerale: in quel caso vige l'obbligo di decidere con le formalità dell'art. 127.
  • Se il giudizio di appello è divenuto definitivo, questioni incidentali relative a misure alternative alla detenzione o all'esecuzione penale competono al Tribunale di Sorveglianza e non possono essere risolte incidentalmente dalla Corte d'appello.
  • Le omissioni o negligenze del difensore, dopo la definitività della sentenza, difficilmente costituiscono caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la rimessione in termini; per ottenere la restituzione è necessario provare fatti esterni e non imputabili al difensore nei termini della norma.
  • La mancata o irregolare notifica di un ordine di esecuzione può rilevare come questione da valutare, ma il rimedio processuale appropriato dipende dal momento processuale: se i termini per l'impugnazione sono scaduti e la sentenza è definitiva, il percorso utile è quello davanti agli organi competenti per l'esecuzione (es. Tribunale di Sorveglianza), non il giudizio di restituzione incidentale d'appello.
  • Per evitare il rigetto per inammissibilità è importante indicare chiaramente quale provvedimento si intende far oggetto di restituzione e documentare tempestivamente e con elementi concreti la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

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