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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11379/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nell'essersi allontanato dal luogo del domicilio coatto senza autorizzazione e senza che ricorresse una necessità che lo giustificasse. I motivi di ricorso, per come sintetizzati nell'ordinanza, risultano riproduttivi delle questioni già dedotte in appello e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; inoltre, la doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata dedotta solo in modo generico, con richiamo ai principi di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse fornito una motivazione specifica, congrua e non arbitraria sulla responsabilità, evidenziando l'allontanamento dal domicilio coatto senza autorizzazione e senza necessità, nonché una motivazione esaustiva sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata sulla personalità negativa dell'imputato e sui precedenti condanne. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione, richiamata implicitamente dalla condanna per il delitto di evasione; la condotta di allontanamento dal luogo del domicilio coatto senza autorizzazione integra il fatto tipico.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua quando la personalità dell'imputato e i suoi precedenti risultino negativamente valutati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le medesime doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
  • La motivazione della sentenza è insindacabile in cassazione quando sia specifica, congrua e non manifestamente illogica, soprattutto se il giudice di merito abbia accertato l'assenza di autorizzazione e di necessità nell'allontanamento dal luogo di restrizione.
  • La deduzione del vizio relativo al trattamento sanzionatorio deve essere puntuale: il mero richiamo astratto a principi di diritto non è sufficiente a fondare l'impugnazione.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se sorretta da una motivazione che valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato e i precedenti penali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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