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Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Contenzioso tributario - legittimazione passiva ente impositore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'avviso di mora deducendo la mancata notifica della precedente cartella di pagamento. In tale ipotesi la contestazione riguarda l'esistenza e la regolarità della pretesa tributaria e l'adempimento degli obblighi dell'ente impositore, sul quale grava l'onere di provare la regolare notificazione della cartella. Diversamente, quando vengono denunciati errori direttamente imputabili al concessionario, cioè vizi propri della cartella o dell'avviso di mora, l'impugnazione deve essere proposta esclusivamente nei suoi confronti.

La decisione

La sentenza stabilisce che, in caso di contestazione della mancata notifica della cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore. Il concessionario della riscossione può essere eventualmente chiamato in causa ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per fornire la documentazione relativa alla notificazione. Se invece la contestazione riguarda esclusivamente vizi propri dell'avviso di mora o della cartella, la causa deve essere proposta contro il concessionario ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto. In nessuna delle due ipotesi sussiste litisconsorzio necessario.

Norme richiamate

  • Art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999

    La norma costituisce una previsione speciale da considerare nel riparto della legittimazione e della responsabilità tra ente impositore e concessionario della riscossione.

  • Art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente la chiamata in causa del concessionario della riscossione affinché produca la documentazione in suo possesso, utile a dimostrare la regolarità della notificazione della cartella.

  • Art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Individua il concessionario quale parte legittimata passivamente quando la contestazione riguarda errori a lui direttamente imputabili, ossia vizi propri della cartella o dell'avviso di mora.

Massime di principio

  • Per individuare il soggetto contro cui proporre ricorso occorre distinguere tra contestazioni relative alla pretesa tributaria o alla notifica della cartella e contestazioni relative ai vizi propri degli atti della riscossione.
  • La mancata notifica della cartella di pagamento deve essere contestata nei confronti dell'ente impositore, che ha l'onere di provare la regolare notificazione o l'esistenza della pretesa.
  • Gli errori formali o procedurali direttamente imputabili alla cartella o all'avviso di mora devono essere contestati nei confronti del concessionario della riscossione.
  • Il concessionario può essere chiamato in causa per fornire documenti e chiarimenti, ma la sua partecipazione non determina automaticamente un litisconsorzio necessario.
  • Prima di notificare il ricorso è quindi essenziale qualificare il vizio dedotto e individuare il soggetto cui la condotta contestata è concretamente imputabile.

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