Sentenza del 10/02/2017 n. 3603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell’accertamento con adesione notificato il 25 maggio 2006, dopo che il 19 maggio 2006 le parti avevano sottoscritto un verbale di contraddittorio e la società aveva versato una rata e prestato garanzia. L’Agenzia aveva motivato il diniego richiamando nuovi elementi emersi in un procedimento penale. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello dell’Agenzia, quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi: i primi due contestavano la valutazione di ammissibilità della questione di non impugnabilità; il terzo l’impugnabilità del diniego; i motivi dal quarto al sesto e il nono contestavano che il verbale fosse un accertamento con adesione perfezionato, in particolare per l’assenza della liquidazione delle somme dovute e per la clausola di approvazione del direttore; il settimo e l’ottavo riguardavano la competenza dei funzionari e la libertà dell’ufficio di negare l’adesione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non pertinenti alla motivazione della sentenza regionale, che aveva comunque esaminato la questione; ha respinto il terzo, confermando che il diniego dell’accertamento con adesione è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha accolto i motivi dal quarto al sesto e il nono: il verbale non poteva qualificarsi come accertamento con adesione perché mancava la liquidazione, per ciascun tributo, delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche ratealmente; tali elementi non potevano essere sostituiti da calcoli unilaterali della contribuente. Il settimo e l’ottavo motivo sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, senza rinvio, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente e riconoscendo legittimo il diniego. Spese dei gradi di merito compensate; la contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese di cassazione, liquidate in 3.500 euro per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 7
Invero, dalla lettura della sentenza - che affronta espressamente il tema della qualificazione dell'atto come incontro definitivo della volontà delle parti, anche al di là dei dati testuali - si evince che i rappresentanti dell'ufficio sono ritenuti "competenti e legittimati alla firma", mentre si prende atto del fatto che "manca la quantificazione della somma complessiva da pagare", ciò cui la commissione ritiene si possa surrogare per il fatto che "la stessa è stata calcolata dalla contribuente... inoltre non è pregiudicata la facoltà da parte dell'ufficio di esercitare ulteriormente l'azione accertatrice". Tale rilievo, che si pone come centrale ai fini del ritenersi da parte della commissione di merito il verbale di cui trattasi come un compiuto accertamento con adesione, è senza dubbio in contrasto con il D.Lgs. n. 218 del 1998, art. 7, che, ai fini delle imposte dirette, prevede che "l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale", elementi questi che pacificamente non sono presenti nella fattispecie e non possono essere sostituiti da calcoli unilaterali
L’atto di accertamento con adesione deve contenere gli elementi e la motivazione della definizione e la liquidazione delle imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute, anche in forma rateale. La mancanza di tali indicazioni impedisce di qualificare il verbale come adesione perfezionata; i calcoli autonomamente effettuati dal contribuente non suppliscono ai requisiti dell’atto.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Invero, già del diniego dell'accertamento con adesione in precedenza regolato dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656, di cui quello di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, rappresenta una estensione, questa corte (v. sez. 5 n. 25086 del 27/11/2006 e sez. un. n. 185 del 26/03/1999) ha affermato l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.
Il provvedimento di diniego dell’accertamento con adesione è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2
La disposizione è richiamata per descrivere la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e il contraddittorio, ma la Corte non ne ricava una distinta regola interpretativa nella decisione.
Massime di principio
- Il diniego dell’accertamento con adesione può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.
- Un verbale di contraddittorio o una proposta negoziale non costituisce, per il solo fatto di essere sottoscritto, un accertamento con adesione perfezionato: deve contenere i requisiti prescritti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 218/1997.
- La liquidazione delle imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute deve risultare dall’atto secondo le forme previste; i conteggi predisposti unilateralmente dal contribuente non possono colmare l’omissione.
- Se mancano i requisiti dell’accertamento con adesione, il diniego dell’ufficio può essere legittimo; la Corte può decidere direttamente nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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