Cassazione Penale, Sentenza n. 08804/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca di più sentenze passate in giudicato per violazioni riconducibili all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La difesa sosteneva che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 (Corte cost. n. 162/2024), limitatamente alle parole "se esso si è protratto per almeno due anni", impone la rivalutazione ex officio della persistenza della pericolosità sociale anche quando la detenzione sia stata inferiore a due anni; in mancanza di tale rivalutazione la misura di prevenzione sarebbe rimasta sospesa e le prescrizioni non eseguite non potrebbero rilevare penalmente, con conseguente necessità di revoca delle sentenze già passate in giudicato. La difesa richiamava anche precedenti di legittimità e il fatto che il ricorrente era stato ristretto per un periodo rilevante (21/12/2018 - 15/10/2020) senza che fosse effettuata la rivalutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la decisione della Corte costituzionale n. 162/2024 abbia natura essenzialmente procedurale e, come tale, non può incidere sulle situazioni esaurite e sui giudicati formatosi anteriormente alla pubblicazione della pronuncia. Ne consegue che le condanne per violazioni dell'art. 75 d.lgs. n. 159, relative a fatti anteriori alla sentenza costituzionale e già passate in giudicato, restano intangibili. La Cassazione ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che disciplina le violazioni delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale; le sentenze passate in giudicato contestavano violazioni di questa disposizione.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
se esso si è protratto per almeno due anni
La Corte costituzionale (n. 162/2024) ha dichiarato illegittima la limitazione contenuta nella frase citata, ritenendo irragionevole il termine biannuale introdotto dalla legge n. 161/2017; la pronuncia impone una rivalutazione della pericolosità sociale anche quando la detenzione sia stata inferiore a due anni, ma la Corte di Cassazione ha qualificato tale intervento come avente natura procedurale e quindi non retroattivo rispetto ai giudicati formatisi prima della pronuncia.
Ha introdotto nel 2017 la regola del termine di due anni richiamato dall'art. 14, comma 2-ter; la modifica legislativa è stata censurata dalla Corte costituzionale nella parte qui rilevante.
Sentenza Corte cost. n. 291 del 2013
Pronuncia precedente che aveva già imposto la necessità di una rivalutazione, anche d'ufficio, della persistenza della pericolosità sociale quando l'esecuzione della misura fosse stata sospesa per detenzione; la stessa è stata interpretata come decisione di natura procedurale dalla giurisprudenza di legittimità.
Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020 (Mancuso)
Precedente di legittimità che afferma che la declaratoria di illegittimità costituzionale avente natura procedurale non può produrre effetti sulle situazioni esaurite e sui giudicati formatisi anteriormente alla pronuncia.
Sez. U., n. 51470 / Sez. U., n. 51407 (2018) richiamate in motivazione
Decisioni della Sezione Unite che hanno affermato l'obbligo, in talune ipotesi, della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale prima della riapplicazione della misura, e la natura procedurale di tali pronunce ai fini del loro effetto sui giudicati.
Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025 (Pizzimenti)
Ha affermato che, dopo la sentenza costituzionale n. 162/2024, la rivalutazione è necessaria anche se la detenzione sia stata inferiore a due anni e che la mancanza di tale rivalutazione può escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 75, ma ciò vale per fattispecie verificatesi dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
Norma che disciplina l'istanza di revoca della sentenza passata in giudicato; la corte ha ritenuto che tale rimedio non fosse percorribile con successo nel caso di specie per la natura procedurale della pronuncia costituzionale applicata retrospettivamente.
Massime di principio
- Le pronunce della Corte costituzionale che incidono su profili procedurali (obblighi di rivalutazione, adempimenti processuali) in genere non annullano automaticamente giudicati già formatisi prima della loro pubblicazione; il principio di intangibilità del giudicato e la natura procedurale della pronuncia limitano l'efficacia retroattiva.
- Quando la Corte costituzionale impone una nuova modalità procedurale (es. rivalutazione ex officio della pericolosità sociale), tale prescrizione opera per i casi in cui la riapplicazione della misura o la vicenda processuale si verifichi dopo la pronuncia; se la riapplicazione è avvenuta prima, il giudicato resta di regola preservato.
- Se la reimposizione o esecuzione della misura di prevenzione avviene dopo la pronuncia costituzionale e non viene effettuata la rivalutazione richiesta, l'assenza di tale condizione può escludere la configurabilità del reato connesso alla violazione delle prescrizioni della misura.
- Per ottenere la revoca di una sentenza passata in giudicato per motivi connessi a decisioni costituzionali, è essenziale dimostrare che la vicenda materiale (ri-sottoposizione alla misura, omissione della rivalutazione, ecc.) è avvenuta dopo la pubblicazione della pronuncia pertinente; altrimenti il rimedio è probabilmente inammissibile o infondato.
- La differenza di trattamento invocata tra chi è stato giudicato prima e dopo la pronuncia costituzionale non è automaticamente risolutiva: la giurisprudenza distingue tra effetti sostanziali e procedurali della declaratoria di illegittimità e tutela la stabilità del giudicato quando l'intervento costituzionale ha natura procedurale.
- In caso di dubbi sulle date di detenzione o sulla tempistica della riapplicazione della misura, è importante raccogliere e documentare tutte le prove (date di incarcerazione e di rilascio, atti di esecuzione della misura) per verificare la possibile applicazione retroattiva o meno dell'orientamento costituzionale.
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