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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35504/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 6 marzo 2023, aveva confermato la pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 del d.lgs. 74/2000 e disposto la confisca diretta del profitto, ovvero, in subordine, per equivalente. Con il primo motivo contestava la configurabilità dell’occultamento delle scritture contabili, sostenendo che la mera omissione della consegna non fosse sufficiente e fosse necessaria una condotta commissiva ulteriore. Con il secondo censurava l’eccessività della pena e l’applicazione della recidiva. Con il terzo lamentava difetto di motivazione sulla confisca per equivalente, poiché la sentenza non avrebbe spiegato perché non fosse possibile la confisca diretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti generici perché riproducevano le censure d’appello già puntualmente respinte, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. In relazione all’occultamento delle scritture, la Corte ha rilevato che la decisione di merito descriveva una condotta reiterata e attiva di sottrazione o occultamento durante la verifica fiscale e il rinvenimento di altra documentazione solo attraverso controlli incrociati presso i clienti; ha inoltre richiamato il principio per cui il reato ricorre quando la condotta impedisce o rende difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, salvo che questa sia possibile sulla base della documentazione comunque conservata dall’imprenditore, senza ricorrere a elementi reperiti aliunde. Quanto alla pena, la motivazione sulla recidiva facoltativa era giustificata dalla ventennale carriera criminale e dalla spiccata pericolosità dell’imputato; l’esclusione delle attenuanti generiche era motivata dall’assenza di elementi positivi. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la confisca per equivalente era prevista solo in via subordinata all’impossibilità della confisca diretta, in conformità all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

    L’impugnazione deve esporre specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto del dissenso, confrontandosi con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure precedenti rende i motivi inammissibili.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Questa Corte pacificamente ritiene (ex multis, Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv. 267028 - 01) che il delitto in parola sia «integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova».

    Il delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili sussiste quando la condotta impedisce o rende difficoltosa la ricostruzione delle operazioni; è escluso se tale ricostruzione è possibile sulla base di altra documentazione conservata dall’imprenditore, senza necessità di reperire prove altrimenti.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Tale statuizione costituisce piana applicazione del tenore dell’articolo 12-bis d. lgs. 74/2000, a mente del quale in caso di condanna per taluno dei reati previsti dal decreto «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

    La confisca diretta del prezzo o del profitto è la regola; la confisca per equivalente è disposta quando quella diretta non sia possibile, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare motivi d’appello già disattesi senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: il motivo deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della critica.
  • Il delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili è integrato quando la condotta impedisce o rende difficoltosa la ricostruzione delle operazioni; non ricorre se il risultato economico può essere accertato sulla base di altra documentazione conservata dall’imprenditore, senza necessità di acquisire elementi di prova aliunde.
  • La confisca per equivalente del profitto o del prezzo dei reati tributari ha carattere subordinato e può essere disposta quando la confisca diretta non sia possibile.
  • La motivazione sulla recidiva facoltativa può fondarsi sulla gravità e continuità della carriera criminale e sulla pericolosità desumibile dai precedenti; l’esclusione delle attenuanti generiche può essere giustificata dall’assenza di elementi positivi di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneDichiarazione infedeleImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiRecidivaConfisca

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