Sentenza del 23/11/2016 n. 23824 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’accertamento Irpef relativo al 1996, derivante dall’omessa dichiarazione di redditi attribuiti alla contribuente per la partecipazione nella M. s.r.l., società che aveva omesso di contabilizzare ricavi. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza del 18 marzo 2009, aveva respinto l’appello e confermato l’accertamento, ritenendo applicabile la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati e respingendo la contestazione sulla notifica. In cassazione T.P. ha formulato cinque censure: apodittica attribuzione della qualità di socio unico; erronea attribuzione della qualità di socio in relazione alla titolarità delle quote; violazione del contraddittorio; mancata partecipazione di tutti i soggetti asseritamente legittimati; violazione dell’art. 2433 c.c. per la presunta esistenza di altri soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del quesito di diritto richiesto. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su circostanze fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata e non esposte in modo autosufficiente nel ricorso. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché censurava un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, inoltre, mancava di autosufficienza. È quindi rimasta ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale e l’accertamento Irpef. T.P. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La Corte non ha accolto una diversa interpretazione dell’articolo: ha rilevato che la censura fondata sulla sua violazione presupponeva l’esistenza di altri soci, circostanza smentita dalla sentenza e riconducibile all’accertamento di fatto del giudice di merito.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata in appello: occorre indicare vizi di legittimità e confrontarsi con la motivazione impugnata, senza chiedere una nuova valutazione del merito.
- I motivi fondati su circostanze fattuali devono esporre in modo autosufficiente gli elementi necessari a comprenderli e verificarli; se i fatti invocati non emergono dalla sentenza e il ricorso non li ricostruisce adeguatamente, le censure possono essere dichiarate inammissibili.
- Quando la disciplina processuale applicabile richiede uno specifico requisito di formulazione del motivo, come il quesito di diritto previsto nel caso deciso, la sua omissione può comportare l’inammissibilità della censura.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione impugnata e comporta normalmente la condanna della parte ricorrente soccombente alle spese.
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