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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26251/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva riformato la decisione del GIP in materia di gravità indiziaria. Nei ricorsi si contestava la valutazione degli indizi, soprattutto la lettura delle conversazioni intercettate, deducendo in forma promiscua vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) e sollecitando di fatto una diversa lettura probatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di specificità dei motivi (i ricorrenti hanno denunciato simultaneamente i tre vizi ex art. 606, comma 1, lett. e) senza indicare con precisione a quali parti della motivazione si riferissero) e perché le censure sostanzialmente miravano a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale per il riesame, nel rivedere la decisione del GIP, ha compiuto una valutazione autonoma e convincente delle emergenze indiziarie, non essendovi obbligo di una "motivazione rafforzata". I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Individua i vizi di motivazione sindacabili in cassazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). La Corte l'ha applicata per affermare che l'impugnazione deve specificare quale di questi vizi si deduce e rispetto a quali parti della motivazione.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Imposta il requisito di specificità dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte lo ha richiamato per escludere ricorsi che denunciano vizi in forma indifferenziata e promiscua.

  • art. 591, cod. proc. pen.

    Richiama obblighi formali e di specificità nella esposizione dei motivi di impugnazione; è stata richiamata quale supporto alla valutazione di inammissibilità per aspecificità.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma sul reclamo/appello del pubblico ministero avverso provvedimenti sul riesame; la Corte ha chiarito che il tribunale del riesame, nel riformare il GIP, non è vincolato a produrre una motivazione "rafforzata", ma a svolgere una valutazione autonoma, completa e persuasiva delle emergenze probatorie.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Disposizione di natura esecutiva/organizzativa richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

Massime di principio

  • In cassazione è necessario indicare con precisione quale specifico vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) si lamenta e a quali punti della decisione si riferisce; la formulazione promiscua è causa di inammissibilità.
  • La Corte di legittimità non è funzione di riesame del merito: le censuresono ammesse solo se concernono la logica e i principi di diritto applicati dal giudice di merito, non per chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi probatori.
  • Nel giudizio di appello del pubblico ministero avverso il rigetto di misure cautelari non è richiesta una "motivazione rafforzata" da parte del tribunale per il riesame; è sufficiente una valutazione autonoma, completa e persuasiva degli elementi.
  • Quando si censurano valutazioni fondate su intercettazioni, è necessario dimostrare profili specifici di illogicità o contraddittorietà nella interpretazione data dal giudice, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle conversazioni.
  • La condanna alle spese e, in caso di inammissibilità manifestamente imputabile a colpa, a contributi alla Cassa delle ammende può seguire l'inammissibilità del ricorso; è quindi opportuno valutare la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre ricorso.

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