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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22622/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'autorità giudiziaria italiana e di un mandato di arresto europeo processuale, da eseguirsi in Spagna, aveva presentato un'istanza al GIP del Tribunale di Roma. Il giudice aveva ritenuto di non dover provvedere, osservando che le richieste andavano rivolte all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. Con il ricorso si denunciava l'abnormità o comunque l'illegittimità dell'ordinanza, sostenendo che l'interessato fosse residente in Spagna da tempo e che la consegna in Italia avrebbe inciso sul diritto al rispetto della vita privata e familiare; si prospettava inoltre la possibilità di partecipazione al processo da remoto, senza traduzione in Italia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso il vizio di abnormità perché il provvedimento impugnato non era estraneo al sistema processuale, non derivava da un potere non attribuito al giudice e non determinava regressioni o stasi irrimediabili del procedimento. Ha poi ritenuto generiche e non decisive le doglianze di illegittimità, affermando che le questioni sul divieto di consegna e sul rispetto della vita privata e familiare dovevano essere valutate dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo, non dal giudice italiano. Ha inoltre osservato che non era in discussione la validità della custodia cautelare presupposta, che non trovava applicazione la disciplina sulle misure alternative alla detenzione cautelare e che la richiesta di processo interamente a distanza era estranea al segmento procedimentale considerato e comunque non ricondotta in modo specifico alla normativa richiamabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    trattazione senza formalità

    il ricorso inammissibile poteva essere definito senza formalità

  • art. 31 legge 69/2005

    non applicabile perché il ricorso non metteva in discussione la validità ed efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare presupposta

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36

    non rilevante nel caso, poiché disciplina il reciproco riconoscimento delle misure cautelari alternative alla detenzione cautelare

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108

    non pertinente alla richiesta di celebrazione dell'intero processo a distanza, essendo riferito all'espletamento di singoli atti mediante modalità a distanza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Non sussiste abnormità quando il provvedimento del giudice è riconducibile al sistema processuale, è emanato nell'ambito di un potere attribuito e non provoca una stasi irrimediabile o una regressione indebita del procedimento.
  • Nel procedimento di mandato di arresto europeo, le questioni relative a eventuali cause di divieto di consegna e alle esigenze di tutela della vita privata e familiare devono essere valutate dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, non dal giudice dello Stato richiedente, salvo diversa specifica previsione normativa.
  • Una doglianza di illegittimità è inidonea a fondare il ricorso se è formulata in modo generico, senza indicazione dei parametri normativi violati e senza una chiara correlazione con il provvedimento impugnato.
  • Le norme sulle misure alternative alla detenzione cautelare o sulla cooperazione giudiziaria a distanza non possono essere invocate in modo astratto, ma solo se il fatto processuale dedotto rientra effettivamente nel loro ambito applicativo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende se non emerge l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

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