Cassazione Penale, Ordinanza n. 06919/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta dunque ferma, con conferma della condanna già pronunciata in appello per i reati contestati e della valutazione in punto recidiva e attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha censurato, in sostanza, il trattamento sanzionatorio, contestando il riconoscimento della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di prevalenza di queste ultime sulla recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e manifestamente infondato, perché non si confrontava con la motivazione del giudice di merito sui criteri adottati in punto recidiva e attenuanti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per lesioni personali.
recidiva
La Corte rileva che il giudice di merito aveva esaminato puntualmente la recidiva e il ricorso non si confrontava con tale motivazione.
circostanze attenuanti generiche
La Corte ritiene immune da censure la motivazione di merito sull'omessa concessione delle attenuanti generiche e sul mancato giudizio di prevalenza sulla recidiva.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche e non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di recidiva e circostanze attenuanti generiche, il ricorso deve censurare in modo puntuale i criteri seguiti dal giudice di merito; in difetto, la doglianza è manifestamente infondata.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di prevalenza su una contestata recidiva sono insindacabili in cassazione quando la motivazione di merito sia puntuale e il ricorrente non ne deduca specifiche criticità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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