Cassazione Civile, Ordinanza n. 20588/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi dovuti nella gestione commercianti, relativo agli anni 2006-2011, per il quale la destinataria aveva proposto opposizione chiedendone l'annullamento e la declaratoria di non debenza del credito contributivo. In primo grado il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento della pretesa contributiva. In appello la parte privata sosteneva che non ricorressero i presupposti per tale declaratoria, avendo interesse a una pronuncia sull'insussistenza della pretesa; l'ente previdenziale replicava di avere già comunicato lo stralcio della pretesa. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1243 c.c., 100 c.p.c. e 112 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse errato nel dichiarare cessata la materia del contendere e nel non pronunciarsi sulla questione della compensazione tra il credito contributivo e le spese liquidate in un diverso giudizio coperto da giudicato. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei criteri sulla soccombenza virtuale, censurando la compensazione delle spese disposta dalla corte d'appello sulla base di ragioni ritenute non realmente eccezionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di cessata materia del contendere perché il giudizio aveva ad oggetto solo la pretesa contributiva portata dall'avviso impugnato, poi sgravata dall'ente, e non anche la pretesa relativa ad altri atti o la compensazione con spese di altro giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la compensazione delle spese era sorretta da una motivazione illogica e giuridicamente inconferente: la mancata opposizione ad un precedente avviso e l'emissione di un ulteriore avviso non costituivano, in quella controversia, gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al criterio della soccombenza virtuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la questione della compensazione tra crediti e spese di altro giudizio non era oggetto del presente processo
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza sulla cessazione della materia del contendere, ma la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'oggetto del giudizio
richiamato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la violazione perché il thema decidendum non comprendeva la questione invocata
richiamato in relazione al principio della soccombenza; la Corte ribadisce che le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa
la compensazione è possibile solo nei casi previsti dalla norma; la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza di eccezionali ragioni è sindacabile in cassazione se palesemente illogica o erronea
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento per le censure di violazione e falsa applicazione di legge formulate con entrambi i motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per le modifiche all'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata per l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e per l'ampliamento delle ipotesi di compensazione
art. 92, secondo comma, c.p.c.
consente la compensazione solo in presenza delle situazioni tipiche o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni riconducibili alla stessa ratio
non espressamente citato nel dispositivo ma evocato nel richiamo alla soccombenza virtuale e al riparto dell'onere processuale sulle spese
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione o l'ente titolare della pretesa abbiano integralmente sgravato l'atto impugnato, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere se il thema decidendum era limitato a quella sola pretesa.
- La cessazione della materia del contendere non consente di estendere il decisum a questioni estranee all'oggetto del ricorso, come la compensazione di crediti e spese maturati in distinti giudizi non devoluti alla cognizione del giudice.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese va effettuata secondo la soccombenza virtuale, individuando quale parte sarebbe risultata vittoriosa se la causa fosse stata decisa nel merito.
- Il potere di compensare le spese è discrezionale, ma la motivazione che lo sorregge è censurabile in cassazione quando sia palesemente illogica, incoerente o fondata su ragioni non riconducibili ai casi previsti dall'art. 92 c.p.c.
- La mancata opposizione a un diverso atto o l'emissione di un ulteriore atto da parte dell'ente non costituiscono, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese nel giudizio in cui tali circostanze non rientrano nel petitum e nel thema decidendum.
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