Cassazione Penale, Sentenza n. 4192/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 11/04/2023 che confermava il sequestro preventivo "impeditivo" ai sensi dell'art. 321, comma 1 c.p.p., della struttura aziendale delle società "360 s.r.l." e "CSP Group s.r.l." e delle quote sociali nella disponibilità di Patrizia Russo. Si contestava che i beni fossero funzionali al reato di intestazione fittizia contestato a Russo in concorso con Antonino (indicato anche come "Antonio" nel provvedimento) Carnovale: in particolare si deduceva l'assenza di prova (a) del ruolo dirigente di Carnovale nella gestione delle imprese sequestrate, (b) della consapevolezza di Russo nel concorrere nell'intestazione fittizia, e (c) della pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato. Veniva inoltre censurata la presunta sproporzione della misura rispetto al pericolo da prevenire.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente consistessero in censure sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi di fatto e non in violazioni di legge idonee alla censura in sede di cassazione nella materia della cautela reale. Il Tribunale di riesame aveva motivato in maniera persuasiva la sussistenza della gravità indiziaria: riscontro di attività di gestione di fatto di Carnovale e trasferimento delle attività nelle società intestate a Russo quale prestanome, elementi ritenuti idonei a dimostrare l'intestazione fittizia; inoltre la misura è stata valutata proporzionata poiché è stata prevista la nomina di un amministratore giudiziario per garantire la continuità aziendale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., comma 1
art. 321, comma 1 cod. proc. pen.
consente il sequestro preventivo "impeditivo" di beni aziendali quando siano ritenuti funzionali alla consumazione di reati; qui il tribunale ha ritenuto che la struttura societaria e le quote fossero funzionali all'intestazione fittizia e dunque sequestrabili per impedire il protrarsi dell'attività criminosa
prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma da versare alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata quantificata in euro tremila
Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Sez. U. n. 5876/2004; Sez. U. n. 25932/2008
principio giurisprudenziale secondo cui, nelle impugnazioni in materia di misure reali cautelari davanti alla Cassazione, sono ammissibili le censure per violazione di legge (anche motivazione apparente o inesistente), ma non le questioni che si risolvono in un riesame dei fatti o del merito della motivazione; tale principio è stato applicato per dichiarare inammissibile il ricorso che contestava principalmente valutazioni probatorie e di motivazione
Giurisprudenza di Sezioni semplici richiamata
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo); Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 (Chiesi); Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 (Angelini)
ulteriore conferma dell'orientamento che limita l'ambito delle questioni valutabili in cassazione in materia di cautela reale, ribadendo l'esclusione del mero sindacato sulla motivazione e sulle risultanze di fatto
Massime di principio
- In tema di sequestro preventivo "impeditivo" di aziende, il giudice può sequestrare l'intera struttura aziendale e le quote sociali se ravvisa elementi idonei a dimostrare che i beni sono funzionali alla commissione o all'occultamento di reati (es. intestazione fittizia).
- Avverso le misure reali cautelari, in Cassazione sono ammissibili prevalentemente censure per violazione di norme (anche motivazione apparente/inesistente), mentre non è consentito un libero riesame degli elementi di fatto o della valutazione probatoria compiuta dal giudice del merito.
- La valutazione della proporzionalità della misura deve considerare anche la possibilità di garantire la prosecuzione dell'attività aziendale (es. tramite amministratore giudiziario), e ciò può giustificare il sequestro quando bilancia interessi individuali e tutela collettiva.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Nelle impugnazioni simili, chi impugna deve focalizzarsi su violazioni di legge formali o materiali chiaramente specificabili in diritto; contestazioni meramente probatorie o ricostruzioni alternative dei fatti sono a rischio di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4137/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4139/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4142/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4143/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4145/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4146/2025 del 31/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →