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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19674/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissario)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato in una procedura di concordato preventivo della società ricorrente, procedura poi interrottasi prima dell’omologazione per rinuncia della debitrice. Il Tribunale di Salerno aveva liquidato al commissario euro 30.000, comprensivi del 5% dell’attivo, valorizzando l’opera prestata, l’importanza della procedura, la sollecitudine delle operazioni, l’entità dell’attivo e la vigilanza svolta. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 165 l.f. in relazione all’art. 39 l.f., perché il decreto sarebbe stato emesso d’ufficio, senza istanza del commissario e senza esaminare relazione del giudice delegato e rendiconto; 2) violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, per motivazione apparente, poiché il tribunale avrebbe motivato su elementi sostitutivi di una domanda non proposta; 3) violazione dell’art. 116 l.f. per asserita lesione del contraddittorio nella liquidazione; 4) violazione dell’art. 39 l.f. e del D.M. n. 30/2012 per errata applicazione dei criteri di liquidazione: il commissario avrebbe operato per otto mesi svolgendo attività di rito, senza liquidare attivo né incassare somme, e avrebbe inutilmente utilizzato un consulente per la stima degli immobili; pertanto il compenso avrebbe dovuto essere ridotto anche detraendo quello del CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che dagli atti risultava la regolare istanza di liquidazione del commissario e che, comunque, il commissario giudiziale non è soggetto all’obbligo di rendiconto previsto per altre figure, sicché il richiamo dell’art. 39 l.f. opera solo nei limiti di compatibilità con le sue funzioni. Ha respinto il secondo motivo, perché il decreto era adeguatamente motivato, avendo il tribunale valorizzato l’attività effettivamente svolta dal commissario e il contributo dato al risanamento della società attraverso le autorizzazioni rese sulla base del suo parere. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la liquidazione del compenso non richiede l’instaurazione del contraddittorio con la società ammessa alla procedura. Ha respinto la prima parte del quarto motivo, chiarendo che il compenso del commissario è distinto da quello del consulente o stimatore dei beni, che è suo ausiliario. Ha dichiarato inammissibile la seconda parte del quarto motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva chiarito se il concordato prevedesse o meno la liquidazione dei beni, dato necessario per verificare il criterio di calcolo del compenso ai sensi del D.M. n. 30/2012. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 165 l.f.

    Il rinvio agli artt. 36, 37, 38 e 39 l.f. nei confronti del commissario giudiziale opera solo nei limiti di compatibilità con le sue specifiche funzioni; non è richiesto, ai fini della liquidazione del compenso, il rendiconto secondo il modello proprio di altre figure.

  • art. 39 l.f.

    La liquidazione del compenso del commissario giudiziale può essere disposta valorizzando l’attività concretamente svolta e i parametri applicabili, senza che sia necessario il previo rendiconto o un obbligo di detrazione del compenso dei suoi ausiliari.

  • art. 111, c. 6, Cost.

    La motivazione del decreto è sufficiente se esplicita, con riferimento all’attività svolta e all’esito della procedura, le ragioni della liquidazione del compenso.

  • art. 116 l.f.

    La liquidazione del compenso al commissario giudiziale non richiede l’instaurazione del contraddittorio con la società ammessa alla procedura.

  • D.M. n. 30/2012

    I criteri di liquidazione del compenso devono essere dedotti in modo specifico; per contestarne l’applicazione occorre chiarire se la procedura prevedesse o meno la liquidazione dei beni, poiché da tale dato dipende il parametro dell’attivo realizzato o inventariato.

  • art. 5 D.M. n. 30/2012

    La determinazione del compenso può dipendere, secondo il tipo di concordato, dall’attivo realizzato anziché da quello meramente inventariato; la censura sul punto richiede una precisa allegazione della struttura della procedura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il commissario giudiziale, pur essendo destinatario del rinvio alle norme sulla liquidazione dei compensi, non è soggetto in modo automatico a tutte le prescrizioni previste per altri organi della procedura: il rinvio opera solo per quanto compatibile con le sue funzioni di vigilanza, informazione e impulso.
  • La liquidazione del compenso del commissario può essere sorretta da una motivazione sintetica ma concreta, purché dia conto dell’attività effettivamente svolta, della rilevanza della procedura e del contributo reso al suo svolgimento.
  • La liquidazione del compenso del commissario giudiziale non richiede necessariamente un contraddittorio preventivo con la società ammessa alla procedura, trattandosi di provvedimento che non presuppone quella partecipazione come requisito indefettibile.
  • Il compenso del commissario giudiziale è autonomo e distinto da quello dei professionisti o consulenti da lui utilizzati; non è quindi dovuta una detrazione automatica delle somme riconosciute agli ausiliari.
  • Chi contesta il criterio di calcolo del compenso deve allegare in modo specifico gli elementi fattuali rilevanti per verificare il parametro applicabile, come la presenza o meno di una liquidazione dei beni nella procedura di concordato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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