Cassazione Penale, Ordinanza n. 19609/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Marsala emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione alla disposta confisca, ma la Corte ha rilevato che il ricorrente non era proprietario del bene del quale chiedeva la restituzione, con conseguente difetto di interesse. Il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché estraneo ai limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. solo per motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di interesse, poiché il ricorrente non aveva titolo proprietario sul bene oggetto della confisca. Ha ritenuto il secondo motivo fuori dai casi tassativi di ricorso previsti per la sentenza ex art. 444 c.p.p. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo relativo alla confisca era formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorrente non era proprietario del bene.
Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti, soggetta ai limiti speciali di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha escluso l'assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, il sindacato è tassativamente limitato ai motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La doglianza sulla confisca è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non è titolare del bene del quale invoca la restituzione.
- La censura di vizio motivazionale sulla responsabilità penale non è deducibile avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. se non rientra nelle categorie eccezionali previste dalla legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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