Cassazione Penale, Sentenza n. 6810/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per false dichiarazioni finalizzate alla percezione del reddito di cittadinanza (art. 7 D.L. n. 4/2019). Il ricorrente deduceva: 1) assenza del dolo specifico perché l'eventuale mendacio non sarebbe stato finalizzato a ottenere un beneficio indebito o sarebbe stato 'innocuo' dato che il patrimonio mobiliare superava la soglia di soli 1.137 euro; 2) vizio di motivazione della Corte distrettuale perché l'applicazione potrebbe essere stata presentata da un CAF e non direttamente dall'imputato, con conseguente mancata consapevolezza delle omissioni contestate
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la Corte di appello ha correttamente accertato che il ricorrente aveva omesso di dichiarare elementi rilevanti (partita IVA, proprietà immobiliare e quota di fondo rurale) emersi da accertamenti della Guardia di finanza e ancorati anche ad ammissioni dell'imputato. Tali omissioni sono state ritenute idonee a determinare la fruizione indebita del reddito di cittadinanza e a dimostrare il dolo specifico. È stato inoltre affermato che l'errore o l'affidamento a un CAF non escludono la responsabilità penale quando il dovere dichiarativo è previsto dalla norma. Conseguentemente la condanna di primo grado (pena di quattro mesi di reclusione, come già inflitta dal Tribunale di Roma) è stata confermata
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
Le omissioni o le false indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza integrano il reato solo se finalizzate a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura inferiore; la presenza di elementi patrimoniali e reddituali rilevanti omessi è idonea a integrare l'elemento oggettivo del reato
Pronuncia informazione provvisoria Sezioni Unite (n. 14512, 13 luglio 2023)
Conferma il principio che le omesse o false indicazioni nella dichiarazione per il RDC sono penalmente rilevanti solo se finalizzate al conseguimento di un beneficio indebito o ridotto; principio utilizzato e richiamato nella motivazione
art. 47, comma terzo, cod. pen.
L'erronea opinione dell'agente circa l'obbligo di fornire determinate informazioni, quando tale dovere è previsto da norme incorporate nel precetto penale, non esclude la responsabilità penale (l'errore su norme extrapenali è irrilevante ai fini dell'esclusione del dolo)
Decreto Primo Presidente Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016
Consente la redazione della motivazione in forma semplificata; la sentenza è stata motivata in tale forma
Giurisprudenza di questa Corte (es. sez. 3, 6 luglio 2016, n. 27941; sez. 1, 19 settembre 2017, n. 42795)
Principi consolidati secondo cui l'errore circa obblighi informativi previsti dalla normativa rilevante non esclude il dolo e la responsabilità penale; citati a sostegno della decisione
Massime di principio
- La mancata o falsa indicazione di elementi patrimoniali o reddituali decisivi per l'accesso a un sussidio pubblico può integrare il reato previsto dall'art. 7 D.L. n. 4/2019 quando sia funzionale a ottenere un vantaggio indebito o maggiore rispetto a quello spettante
- La rilevanza penale del falso o dell'omissione dipende non dalla mera entità numerica del differenziale, ma dalla valutazione della significatività delle informazioni omesse rispetto al diritto al beneficio
- L'affidamento a un intermediario (es. CAF) per la compilazione della domanda non esonera automaticamente chi beneficia del sussidio: la responsabilità sussiste se è accertabile la volontà di occultare informazioni rilevanti o se l'omissione è riconducibile alla sfera di conoscenza del beneficiario
- L'errore di diritto che riguarda obblighi informativi integrati nel precetto penale non è generalmente rilevante per escludere il dolo; l'ignoranza della norma amministrativa non costituisce di per sé scusante penale
- In Cassazione non sono ammissibili censure meramente rivalutative dei fatti e della prova: il ricorso deve evidenziare profili di diritto e vizi logico-giuridici della motivazione, non semplici richieste di diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie
- Quando gli accertamenti (per esempio della Guardia di finanza) e le ammissioni dell'imputato convergono su elementi omessi, la loro rilevanza ai fini della sussistenza del reato è rafforzata
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