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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6810/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di condanna per false dichiarazioni finalizzate alla percezione del reddito di cittadinanza (art. 7 D.L. n. 4/2019). Il ricorrente deduceva: 1) assenza del dolo specifico perché l'eventuale mendacio non sarebbe stato finalizzato a ottenere un beneficio indebito o sarebbe stato 'innocuo' dato che il patrimonio mobiliare superava la soglia di soli 1.137 euro; 2) vizio di motivazione della Corte distrettuale perché l'applicazione potrebbe essere stata presentata da un CAF e non direttamente dall'imputato, con conseguente mancata consapevolezza delle omissioni contestate

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la Corte di appello ha correttamente accertato che il ricorrente aveva omesso di dichiarare elementi rilevanti (partita IVA, proprietà immobiliare e quota di fondo rurale) emersi da accertamenti della Guardia di finanza e ancorati anche ad ammissioni dell'imputato. Tali omissioni sono state ritenute idonee a determinare la fruizione indebita del reddito di cittadinanza e a dimostrare il dolo specifico. È stato inoltre affermato che l'errore o l'affidamento a un CAF non escludono la responsabilità penale quando il dovere dichiarativo è previsto dalla norma. Conseguentemente la condanna di primo grado (pena di quattro mesi di reclusione, come già inflitta dal Tribunale di Roma) è stata confermata

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

    Le omissioni o le false indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza integrano il reato solo se finalizzate a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura inferiore; la presenza di elementi patrimoniali e reddituali rilevanti omessi è idonea a integrare l'elemento oggettivo del reato

  • Pronuncia informazione provvisoria Sezioni Unite (n. 14512, 13 luglio 2023)

    Conferma il principio che le omesse o false indicazioni nella dichiarazione per il RDC sono penalmente rilevanti solo se finalizzate al conseguimento di un beneficio indebito o ridotto; principio utilizzato e richiamato nella motivazione

  • art. 47, comma terzo, cod. pen.

    L'erronea opinione dell'agente circa l'obbligo di fornire determinate informazioni, quando tale dovere è previsto da norme incorporate nel precetto penale, non esclude la responsabilità penale (l'errore su norme extrapenali è irrilevante ai fini dell'esclusione del dolo)

  • Decreto Primo Presidente Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016

    Consente la redazione della motivazione in forma semplificata; la sentenza è stata motivata in tale forma

  • Giurisprudenza di questa Corte (es. sez. 3, 6 luglio 2016, n. 27941; sez. 1, 19 settembre 2017, n. 42795)

    Principi consolidati secondo cui l'errore circa obblighi informativi previsti dalla normativa rilevante non esclude il dolo e la responsabilità penale; citati a sostegno della decisione

Massime di principio

  • La mancata o falsa indicazione di elementi patrimoniali o reddituali decisivi per l'accesso a un sussidio pubblico può integrare il reato previsto dall'art. 7 D.L. n. 4/2019 quando sia funzionale a ottenere un vantaggio indebito o maggiore rispetto a quello spettante
  • La rilevanza penale del falso o dell'omissione dipende non dalla mera entità numerica del differenziale, ma dalla valutazione della significatività delle informazioni omesse rispetto al diritto al beneficio
  • L'affidamento a un intermediario (es. CAF) per la compilazione della domanda non esonera automaticamente chi beneficia del sussidio: la responsabilità sussiste se è accertabile la volontà di occultare informazioni rilevanti o se l'omissione è riconducibile alla sfera di conoscenza del beneficiario
  • L'errore di diritto che riguarda obblighi informativi integrati nel precetto penale non è generalmente rilevante per escludere il dolo; l'ignoranza della norma amministrativa non costituisce di per sé scusante penale
  • In Cassazione non sono ammissibili censure meramente rivalutative dei fatti e della prova: il ricorso deve evidenziare profili di diritto e vizi logico-giuridici della motivazione, non semplici richieste di diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie
  • Quando gli accertamenti (per esempio della Guardia di finanza) e le ammissioni dell'imputato convergono su elementi omessi, la loro rilevanza ai fini della sussistenza del reato è rafforzata

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