Cassazione Civile, Ordinanza n. 05295/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un proprietario di immobile aveva stipulato una polizza incendio rischi civili ed agricoli con una compagnia assicuratrice. A seguito di un violento temporale con fulmini, alcuni impianti e apparecchi elettrici dell'immobile sarebbero rimasti danneggiati; l’assicurato chiedeva quindi il pagamento dell’indennizzo. La compagnia resisteva sostenendo l’inoperatività della copertura per esclusione contrattuale dei danni da fenomeni elettrici a macchine e impianti elettrici ed elettronici, salvo attivazione di garanzie accessorie e pagamento del relativo sovrapprezzo. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provata la derivazione causale dei danni dal temporale. La Corte d’appello respingeva a sua volta il gravame, affermando che non era possibile verificare la specifica contestazione dei fatti da parte dell’assicuratrice perché non risultava il suo fascicolo di parte e richiamando i principi secondo cui l’appellante deve produrre gli atti/documenti sui quali fonda l’impugnazione. In cassazione l’assicurato deduceva: motivazione apparente/incomprensibile della sentenza d’appello; omessa verifica del fascicolo d’ufficio e degli atti di parte, che avrebbero comunque contenuto la comparsa di risposta; violazione delle norme processuali e dei principi sull’onere di produzione in appello; violazione dell’art. 167 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto contestati fatti che, secondo il ricorrente, erano invece non specificamente contestati e quindi pacifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma con rinvio a diversa composizione. La Corte ha affermato che, nel caso di appello fondato sulla dedotta mancata contestazione dei fatti da parte del convenuto in primo grado, il giudice d’appello non può rigettare il gravame per la sola mancata produzione del fascicolo di parte della resistente, se il fascicolo d’ufficio di primo grado avrebbe dovuto contenere copia della comparsa di risposta ed era comunque nella disponibilità dell’ufficio giudiziario. Ha inoltre precisato che l’onere di produrre in copia gli atti del fascicolo d’ufficio non grava sull’appellante; la trasmissione del fascicolo di primo grado al giudice dell’impugnazione è compito dell’amministrazione giudiziaria. La Corte ha anche chiarito che il principio, rilevante in cassazione, dell’onere di specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi avversari non si applica automaticamente all’appello, dove conta la chiarezza del motivo ex art. 342 c.p.c. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia verificando il contenuto degli atti di primo grado e la concreta contestazione dei fatti dedotti dall’assicurato, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo o presenti motivazione incomprensibile, non quando il percorso logico sia comunque ricostruibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la nullità della sentenza e gli errori in procedendo.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
La facoltà di estrarre copia degli atti del fascicolo delle altre parti non trasforma in onere dell'appellante la produzione di atti già compresi nel fascicolo d'ufficio.
Richiamato in relazione alla dedotta mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda nel giudizio di primo grado.
L’eventuale mancato deposito del fascicolo di parte da parte dell’appellato non può ricadere pregiudizievolmente sull’appellante quando gli atti rilevanti sono o devono essere nel fascicolo d’ufficio.
È richiamato tra le norme che regolano la costituzione della parte convenuta e il deposito degli atti.
Nel giudizio di appello il cancelliere richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio di primo grado; ciò esclude che l’onere di acquisizione gravi sulla parte appellante.
La copia della comparsa di risposta viene inserita nel fascicolo d’ufficio di primo grado, rilevante poi nel giudizio di appello.
art. 111, sesto comma, Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione della sentenza.
Nel giudizio di appello l'ammissibilità del gravame dipende dalla specificità dei motivi, non dal livello di specificazione richiesto per il ricorso per cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il relativo onere di specifica indicazione degli atti si applica al giudizio di legittimità, non all'appello.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non basta che sia concisa o che faccia riferimento a elementi processuali in modo sintetico, se il ragionamento resta comprensibile.
- Nel giudizio di appello non grava sull'appellante l'onere di produrre in copia atti già inseriti nel fascicolo d'ufficio di primo grado; la trasmissione di quel fascicolo è compito dell'ufficio giudiziario.
- Se il motivo di appello riguarda la valutazione della non contestazione dei fatti, il giudice di secondo grado deve verificare il contenuto degli atti di primo grado disponibili nel fascicolo d'ufficio e non può rigettare il gravame per la sola mancanza del fascicolo di parte della controparte.
- Il principio di specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi avversari, richiesto nel giudizio di cassazione, non si trasferisce automaticamente all'appello, dove il requisito rilevante è la chiarezza e specificità del motivo impugnatorio ex art. 342 c.p.c.
- La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado può impedire la decisione solo se gli atti in esso contenuti sono pertinenti e decisivi rispetto ai motivi di gravame; in tal caso il giudice non può far ricadere sulla parte appellante le conseguenze dell'omissione dell'ufficio.
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