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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21791/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. I motivi dedotti riguardavano: violazione di legge e mancata assunzione di prove decisive; contestazione della prova di identificazione dell'imputato come autore del fatto; contestazione della qualificazione giuridica del fatto; censura del rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p.; doglianza sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi erano generici, ripetitivi e diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano già esaminato e disatteso le doglianze con argomentazioni logiche e giuridiche corrette, inclusi i profili relativi all'attendibilità del riconoscimento, alla mancata rinnovazione istruttoria non specificamente richiesta, alla conferma dei rigetti ex art. 507 c.p.p., alla qualificazione del fatto come sottrazione dei beni prima della minaccia per guadagnare la fuga, e all'adeguatezza della pena.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    La richiesta di integrazione probatoria è stata ritenuta correttamente rigettata; la mancata specifica richiesta di rinnovazione istruttoria è stata valorizzata per escludere il vizio dedotto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello; la genericità e la ripetitività comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • Il mancato accoglimento di richieste istruttorie è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito risulti sorretta da argomentazione logica e giuridica non manifesta, e quando la doglianza non individui in modo specifico la decisività della prova asseritamente omessa.
  • La qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito non può essere sovvertita in cassazione se la censura si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale già congruamente motivata.
  • La critica al trattamento sanzionatorio, se non coglie specifici vizi di legge o manifesta illogicità, non può essere veicolata come richiesta di riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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