Cassazione Civile, Ordinanza n. 18414/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata su cartelle di pagamento asseritamente notificate nel 2015 dalla società concessionaria tramite operatori postali privati. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto inesistenti tali notifiche e, di conseguenza, prescritto il credito iscritto a ruolo, sul presupposto che, nel periodo compreso tra la parziale liberalizzazione del servizio postale e la liberalizzazione piena, la notifica delle cartelle per crediti erariali potesse essere eseguita solo tramite Poste Italiane. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 261/1999, del d.lgs. n. 58/2011 e della L. n. 124/2017, nonché della giurisprudenza delle Sezioni Unite; inoltre ha dedotto errore di valutazione delle prove e ultrapetizione, assumendo che per alcune cartelle il contribuente avesse contestato non l'uso dell'operatore privato, ma il mancato perfezionamento della notifica per violazione dell'art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la CTR si sia discostata dal principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel periodo tra la parziale liberalizzazione del 2011 e quella piena del 2017, è valida la notificazione a mezzo posta di atti impositivi eseguita tramite operatore postale privato munito di licenza individuale. Poiché la CTR aveva dichiarato inesistenti le notifiche solo per essere state effettuate da un operatore privato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando tale principio e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
La norma, nel testo applicabile ratione temporis e nel quadro delle modifiche intervenute, non esclude la validità della notifica a mezzo posta di atti impositivi eseguita tramite operatore postale privato munito del titolo abilitativo richiesto.
È richiamato come fonte della parziale liberalizzazione del servizio postale rilevante ai fini della validità delle notifiche nel periodo intermedio.
È richiamata come disciplina che ha portato a compimento la liberalizzazione del servizio postale.
È evocato solo nel terzo motivo come parametro della diversa contestazione relativa al perfezionamento della notifica; la Corte non si sofferma nel merito di tale profilo perché risolve la controversia sul diverso tema della legittimità dell'operatore postale privato.
È indicato nel terzo motivo quale norma sul ricorso per cassazione, per censurare errori di valutazione delle prove e ultrapetizione.
Massime di principio
- In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notifica eseguita tramite operatore postale privato è valida se l'operatore è munito della specifica licenza individuale richiesta dalla normativa di settore.
- L'ipotesi di inesistenza della notificazione deve essere confinata a casi assolutamente residuali e non può essere affermata automaticamente solo perché l'atto sia stato recapitato da un operatore privato.
- Quando il giudice di merito si discosta da un principio di diritto già consolidato in materia di validità della notificazione, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame conforme a tale principio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18362/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18363/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18364/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18365/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18367/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18368/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →